Secondo il diritto belga esistono due forme di divorzio: giudiziale (o per causa determinata) e consensuale. Il divorzio giudiziale si basa sulla violazione da parte di uno dei coniugi, debitamente provata dall’altro coniuge, di uno degli obblighi che derivano dal matrimonio. Tali violazioni sono precisate in maniera tassativa dalla legge. Il divorzio giudiziale può basarsi su una separazione di fatto della durata di due anni, poichè una lunga separazione viene considerata come un indizio del fallimento irrimediabile del matrimonio. Il divorzio consensuale si realizza con la manifestazione persistente e ufficiale da parte dei due coniugi, della volontà di porre fine alla loro unione. Ciascuno dei coniugi deve avere almeno 20 anni (articolo 275 del codice civile). Il divorzio consensuale può essere ammesso solo nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della presentazione del ricorso (articolo 276 del codice civile).
La legislazione belga prevede tra le cause di divorzio l’adulterio (articolo 229 del codice civile), gli abusi, le sevizie e le ingiurie gravi (articolo 231) e la separazione di fatto (articolo 232). Sebbene la giurisprudenza abbia dato una interpretazione estensiva alla nozione di ingiuria grave, quest’ultima deve sempre collocarsi nell’ambito dei doveri reciproci fra coniugi.
Qualunque sia il fatto materiale invocato, per poter costituire causa di divorzio esso deve soddisfare quattro condizioni: deve trattarsi di una inadempienza agli obblighi del matrimonio, grave, volontaria e addebitabile al coniuge che ne è l’autore; inoltre l’inadempienza deve avere carattere offensivo nei confronti del coniuge che ne è vittima e deve essersi verificata durante il matrimonio o perlomeno in concomitanza con lo stesso. Il divorzio basato sulla separazione di fatto è stato incluso dal legislatore tra i casi di divorzio giudiziale. Non è previsto in nessun momento l’accordo dei due coniugi. Può essere imposto da uno dei coniugi all’altro, senza che si debba dimostrare una colpa da parte di quest’ultimo. Il controllo da parte del giudice riguarda la durata della separazione e il distacco irrimediabile fra i coniugi: la separazione ne costituisce l’aspetto più evidente. Il carattere irrimediabile del distacco risulta da una situazione che non lascia la possibilità di prevedere una ripresa della convivenza. Presupposto perchè sia concesso in base alla separazione di fatto, è che il divorzio non aggravi in maniera rilevante la situazione materiale dei figli minori nati o adottati durante il matrimonio. Il divorzio in base alla separazione di fatto è possibile, anche quando essa sia dovuta allo stato mentale di uno dei coniugi. Il divorzio scioglie il vincolo coniugale per il futuro. Qualsiasi rapporto giuridico basato sulla qualifica di coniuge viene meno. Di conseguenza, uno degli ex-coniugi non può utilizzare il cognome dell’altro. Un’eccezione a tale regola, in condizioni particolari, si verifica per il cognome che sia spendibile dal punto di vista commerciale. Gli ex-coniugi cessano reciprocamente di essere eredi. Si possono risposare.
Poichè il patrimonio comune viene sciolto, occorre procedere alla liquidazione. Occorre riportarsi al giorno della domanda di divorzio per ricostituire il patrimonio. Nell’ambito del divorzio per colpa, soltanto il coniuge che ottiene il divorzio conserva gli accordi contrattuali definiti in suo favore nel contratto di matrimonio o nel corso del matrimonio. Nel caso in cui il divorzio venga pronunciato in base alla separazione di fatto, il coniuge che ha ottenuto il divorzio è considerato quello a cui addebitare la colpa; di conseguenza perde il beneficio dei vantaggi consentiti dall’altro coniuge. Nel caso di separazione dovuta allo stato mentale di uno dei coniugi, entrambi gli ex-coniugi conservano i benefici degli accordi contrattuali.
In caso di divorzio consensuale, le parti regolano in modo preventivo i rispettivi diritti. Possono raggiungere un accordo transattivo e far redigere un inventario (articolo 1287 c.p.c.). Il regolamento preventivo deve essere redatto con atto notarile nel caso in cui riguardi beni immobili.
Dopo lo scioglimento del matrimonio con il divorzio la potestà sui figli e l’amministrazione dei loro beni vengono esercitate in modo congiunto da entrambi i genitori, oppure dal genitore al quale sono affidati, o in base all’accordo delle parti debitamente omologato, o in base all’ordinanza emessa dal presidente del tribunale nell’ambito di un procedimento d’urgenza (articolo 302 del codice civile). Entrambi i coniugi devono contribuire, in proporzione alle proprie sostanze, alle spese d’alloggio, di mantenimento, di sorveglianza, di educazione e formazione dei figli (articolo 203 del codice civile). Tale contributo viene corrisposto in genere con un credito alimentare fissato dai tribunali e dura fino alla maggior età dei figli o, nel caso in cui la loro formazione non sia ancora terminata, fino alla conclusione della stessa.
Le decisioni emesse in via provvisoria durante il procedimento di divorzio restano applicabili dopo la trascrizione della sentenza, fino al momento in cui una decisione diversa sarà stata presa dal giudice competente. Le parti sono tenute a regolare, negli accordi preventivi al divorzio consensuale, la questione della potestà sui figli e dell’amministrazione dei loro beni sia durante il procedimento di divorzio che dopo il divorzio (articolo 1288, secondo comma, c.p.c.). Le parti stabiliscono inoltre il contributo di ciascun coniuge al mantenimento, all’educazione e ad un’adeguata formazione dei figli. (articolo 1288, 3° comma, c.p.c.).
Il tribunale può assegnare al coniuge che ha ottenuto il divorzio un credito sui beni e sul reddito dell’altro coniuge, il cui importo gli/le permetta di garantirsi un tenore di vita pari a quello di cui beneficiava durante la convivenza (articolo 301 del codice civile). Tale credito non può superare un terzo del reddito del coniuge debitore e consiste in una somma il cui importo è, di diritto, adeguato secondo l’indice dei prezzi al consumo. Il tribunale può autorizzare la riscossione del credito mediante pignoramento presso terzi (delegazione) della somma. Il credito alimentare può essere sostituito in qualsiasi momento da una somma una tantum. Nel divorzio per separazione di fatto, poichè al coniuge che ottiene il divorzio viene addebitata la colpa, quest’ultimo non può ottenere il credito alimentare (articolo 306 del codice civile). Tuttavia nel caso in cui dimostri che la separazione è da addebitarsi, per fatti e inadempienze, all’altro coniuge, il ricorrente può ottenere l’assegnazione di un credito alimentare. In questo caso l’articolo 307 bis del codice civile stabilisce che il credito alimentare può superare un terzo del reddito del coniuge debitore (giurisprudenza contraria: le sentenze 48/2000 e 163/2001 emesse dalla “Cour d’arbitrage”).
In caso di divorzio consensuale, le parti possono accordarsi sull’importo dell’eventuale credito alimentare che uno dei coniugi pagherà all’altro nel corso del procedimento di divorzio e dopo il divorzio, nonchè sull’indicizzazione e la relativa revisione. (articolo 1288, quarto comma, c.p.c.). Non si tratta di in obbligo. Infine, il divorzio consensuale produce, in linea di principio, gli stessi effetti del divorzio giudiziale, ma senza decadenze da diritti o sanzioni dal punto di vista civile, poichè viene pronunciato senza addebitare la colpa ad uno o all’altro dei coniugi.
In tutti i casi in cui possono chiedere il divorzio giudiziale, i coniugi possono presentare altresì una domanda di separazione personale (articolo 1305 c.p.c.).
Nei casi in cui possono divorziare consensualmente, i coniugi possono ricorrere altresì alla separazione personale. Le cause e le condizioni sono esattamente le stesse. La separazione personale consiste, di fatto, in un semplice allentamento del vincolo coniugale, che in linea di principio sussiste; abolisce soltanto il dovere di convivenza e il dovere di assistenza. Sussistono i doveri di fedeltà e di soccorso. In ragione di tale situazione ibrida, il legislatore permette al coniuge contro il quale è stata pronunciata la separazione personale o, nel caso di una separazione personale consensuale, a entrambi i coniugi di chiedere al tribunale la conversione della separazione personale in divorzio, alla fine di un periodo di due anni (articoli 1309 e 1310, c.p.c.).
La separazione personale non scioglie il vincolo coniugale bensì lascia sussistere i doveri di fedeltà e di soccorso. Essa comporta la separazione dei beni (articolo 311 del codice civile). Si applicano le stesse sanzioni civili previste per il divorzio, vale a dire, essenzialmente, la perdita dei vantaggi matrimoniali. Il coniuge che ha ottenuto la separazione personale non può ottenere il credito alimentare, ma l’applicazione del dovere di soccorso (articolo 213 del codice civile). In caso di conversione della separazione personale in divorzio, il coniuge che aveva ottenuto la separazione personale può rivendicare il beneficio del credito alimentare previsto in materia di divorzio (articolo 301 del codice civile). Inoltre gli effetti della separazione consensuale sono quelli del divorzio consensuale, salvo il fatto che il vincolo coniugale non è sciolto. Sussiste altresì il dovere di fedeltà e di soccorso (regolato eventualmente nei contratti prematrimoniali).
L’annullamento del matrimonio costituisce la sanzione civile repressiva, nel caso in cui sia stato celebrato violando le disposizioni di legge malgrado il controllo preventivo effettuato dall’ufficiale di stato civile. Poichè le conseguenze del matrimonio sono estremamente importanti, sia dal punto di vista dello stato civile delle persone che della filiazione, il legislatore è stato estremamente attento all’organizzazione del sistema di nullità del matrimonio.
Le cause assolute di nullità del matrimonio sono l’età inferiore a quella prevista dalla legge, l’incesto, la bigamia, la clandestinità e l’incompetenza dell’ufficiale di stato civile.
L’età minima per contrarre matrimonio è stata fissata a 18 anni, per gli uomini e per le donne. Tale esigenza deriva dall’idea che i coniugi devono avere raggiunto un certo grado di maturità. é vietato il matrimonio tra ascendenti e discendenti in linea diretta (articolo 161 del codice civile). Tale regola si applica sia ai genitori e figli di sangue che alla famiglia adottiva (articoli 363 e 370 del codice civile ). Il divieto vale anche per i parenti collaterali. Il matrimonio è vietato tra fratello e sorella (articolo 162 del codice civile). Tale divieto si estende ai figli adottivi degli stessi genitori (articolo 363 del codice civile). Il matrimonio è vietato tra zio e nipote e zia e nipote (articolo 163 del codice civile) ma tale divieto può non valere per gravi motivi (articolo 164 del codice civile). Si pronuncia l’annullamento in caso di mancato rispetto dei suddetti divieti (articolo 184 del codice civile).
Poichè il matrimonio è vietato a chiunque sia già sposato, verrà dichiarato nullo il secondo matrimonio (articolo 188 del codice civile). Poichè la pubblicità del matrimonio è una condizione essenziale per la validità dell’atto, il matrimonio clandestino, concluso senza la presenza dei coniugi o dei testimoni, è nullo. Poichè la presenza dell’ufficiale di stato civile è indispensabile affinchè lo scambio dei consensi delle parti sia debitamente accertato, l’assenza di tale autorità comunale costituisce causa di annullamento del matrimonio.
Le cause relative alla nullità del matrimonio sono il vizio di consenso di entrambi i coniugi o di uno solo o l’errore di persona. In questo caso il matrimonio può essere impugnato solo dal coniuge il cui consenso era viziato o dal coniuge indotto in errore, ma entro un determinato termine.
Effetto dell’annullamento è la cancellazione del matrimonio, per il passato e per il futuro. La nullità retroagisce fino al giorno del matrimonio. Tutti gli effetti del matrimonio vengono meno. I diritti creati dal matrimonio sono annullati retroattivamente. Il matrimonio viene considerato come se non fosse mai stato celebrato. I contratti prematrimoniali non hanno alcun effetto. Entrambi i coniugi perdono i diritti che avrebbero avuto quali eredi del coniuge. Le donazioni fatte in prospettiva del matrimonio sono nulle. Il credito alimentare è nullo per il futuro, e non è previsto il diritto alla restituzione degli alimenti per il passato.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano in buona fede, vale a dire quando potevano ignorare l’esistenza di una causa di nullità, il tribunale può decidere che il matrimonio è dichiarato nullo solo per il futuro, pur mantenendo i suoi effetti per il passato. Se un solo coniuge è in buona fede, il matrimonio produce i suoi effetti solo nei suoi confronti. Il figlio nato durante il matrimonio o nei 300 giorni successivi all’annullamento conserva come padre il marito della madre (articolo 315 del codice civile). Ai sensi dell’articolo 202 del codice civile, il matrimonio produce altresì effetti a favore dei figli, anche nel caso in cui entrambi i coniugi non fossero in buona fede.
La legge del 19 febbraio 2001 relativa alla mediazione in materia di diritto di famiglia nell’ambito di un procedimento giudiziario permette alle parti in causa di chiedere al giudice di designare un mediatore (articoli 734bis – 734sexies, c.p.c.). Il giudice può inoltre assumere un’iniziativa in tal senso, ma quest’ultima deve necessariamente essere il risultato dell’accordo delle parti. Nel caso in cui al termine della mediazione si sia concluso un accordo su tutti i punti, le parti ne informano il giudice che omologa l’accordo. In caso di disaccordo o di accordo parziale, le parti possono chiedere al giudice che il procedimento di mediazione familiare sia proseguito fino al raggiungimento di un accordo. Il tribunale può concedere l’abilitazione come mediatori agli avvocati, ai notai e alle persone che hanno seguito una formazione specifica in tal senso.
L’intervento del mediatore si svolge senza che le parti compaiano dinanzi a un giudice: quest’ultimo viene semplicemente informato per iscritto del risultato della mediazione che permette di risolvere, senza intervento giudiziario, i problemi relativi agli obblighi derivanti dal matrimonio (articoli 203 – 211 del codice civile), ai rispettivi diritti e doveri dei coniugi (articoli 212 – 224 del codice civile), agli effetti del divorzio (articoli 295 – 307bis del codice civile) e alla potestà genitoriale (articoli 371 – 387bis del codice civile ). Tuttavia la mediazione familiare, in pratica, non viene applicata per il fatto che i criteri di abilitazione dei mediatori in materia di diritto di famiglia non sono stati ancora stabiliti con regio decreto.
Il procedimento di divorzio rimane nell’ambito della competenza del tribunale. L’unico giudice competente a trattare un procedimento di divorzio o di separazione giudiziale o una domanda di conversione della separazione giudiziale in divorzio è quello dell’ultima residenza coniugale o del domicilio del convenuto (articolo 628 c.p.c.). In caso di consenso reciproco, dato che la legge non designa il giudice competente territorialmente, i coniugi si rivolgono ad un tribunale di primo grado a loro scelta (articolo 1288 bis, secondo comma, c.p.c.). L’istanza di annullamento del matrimonio viene presentata, secondo la norma di diritto comune, al giudice del domicilio del convenuto (articolo 624 c.p.c.). Per quanto riguarda il divorzio giudiziale, nella citazione a comparire dinanzi al tribunale di primo grado occorre esporre dettagliatamente i fatti, e le generalità dei figli (articolo 1254 c.p.c.). L’istante deposita un estratto dell’atto di matrimonio, un estratto degli atti di nascita dei figli e una prova della cittadinanza di entrambi i coniugi. Quando uno dei coniugi non sia belga deve depositare agli atti anche la relativa legge nazionale.
Per il divorzio consensuale, la domanda viene presentata con ricorso. Vanno allegati, oltre ai documenti richiesti nell’ambito di un divorzio giudiziale, i contratti prematrimoniali conclusi dalle parti ed eventualmente un inventario dei beni. Secondo il diritto comune qualsiasi decisione in materia può essere impugnata presso la corte d’appello.
Avv. Carmen Mancini
Fonte: Il denaro