I nonni vedono sempre più vicino il riconoscimento al diritto di visita dei nipoti.
Per la Corte d’Appello di Perugia (Sent. del 13.11.07) i nonni possono intervenire in un procedimento di separazione in cui si discute dell’affidamento dei nipoti.
E’ preminente, però, per la Corte, la tutela del diritto dei nipoti a mantenere un legame rilevante con gli ascendenti, come sancito nella riforma Paniz.
Nel caso specifico, i nonni si sono insinuati nel procedimento in questione lamentandosi del fatto che, dopo i provvedimenti presidenziali, incontravano i nipoti una volta la settimana, mentre, prima della crisi coniugale, le visite erano di gran lunga più frequenti.
Ciò nonostante, il Giudice di Prime Cure aveva escluso la legittimazione attiva dei parenti, basandosi sulla plausibile proliferazione di interventi in giudizio degli stessi che “sotto la copertura della tutela dell’interesse del minore, fossero motivati dal fine di soddisfare, invece, proprie posizioni personali”. Resistenze giustificate dal fatto che, affiancate alla già abnorme durata delle separazioni/divorzi, potrebbero, in tal modo, determinare un notevole appesantimento procedurale, con ulteriore allungamento dei tempi decisionali.
Tale argomentazione, però, è stata ribaltata in secondo grado e la Corte d’Appello di Perugia ha ammesso l’intervento dei nonni ad adiuvandum (del coniuge di riferimento), al fine di salvaguardare il solo diritto (interesse) dei nipoti di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”(art 155 cc). Di contro, i parenti non hanno il medesimo diritto dei nipoti, altrimenti sarebbero legittimati ad un intervento autonomo.
Tutto ciò, quindi, non declama un diritto soggettivo dei nonni, ma raffigura un interesse positivo dei parenti, “che rivestono una posizione di rilievo” nella famiglia in crisi, di tutelare il preminente interesse dei minori-nipoti.
la Corte perugina, in conclusione, basa il suo ragionamento partendo dalla rilevanza costituzionale che gode la famiglia (allargata) e per questo i legami parentali conseguenti e chiosa ricordando che, solo chi ha un concreto e pregresso legame affettivo con i nipoti può avocare “la sussistenza di un intesse giuridicamente protetto”.
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