L’OBBLIGO DI IMPARTIRE L’ISTRUZIONE ELEMENTARE NON È ATTUABILE SOLO IN CASI ECCEZIONALI  (Cassazione 37400/2007)


I genitori devono assicurarsi che i figli frequentino regolarmente la scuola, senza poter invocare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati delle assenze. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della Procura della Repubblica contro la decisione del Giudice di Pace di Staiti Brancaleone che aveva assolto dall’accusa di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare un padre che non si era accorto delle assenze da scuola delle figlie minori. Il genitore si era difeso sostenendo che l’istituto non lo aveva mai avvisato delle numerose assenze delle figlie, e il giudice gli aveva dato ragione assolvendolo perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore della Repubblica aveva quindi proposto ricorso in Cassazione facendo presente che “le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sulle figlie”. La Suprema Corte ha condiviso la tesi della pubblica accusa, annullando con rinvio l’assoluzione ed ha affermato che solo in alcuni casi l’obbligo di istruzione è inattuabile, e cioè: quando vi sia mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; quando non lo consenta lo stato di salute dell’alunno; quando vi sia notevole distanza tra scuola ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni economiche dei genitori non consentano l’utilizzo dei mezzi privati; quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali. In tutti gli altri casi i genitori hanno l’obbligo, sancito penalmente, di vigilare sui figli minori e di impartirgli l’istruzione elementare.(28 gennaio 2008)


Tratto da CITTADINOLEX


sentenza n.37400/2007

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