E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, comma 2, e 29 della Costituzione, della disposizione  di cui all’articolo 155-quater, comma 1 del c.c. (nel testo introdotto dalla legge 54/2006), in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima legge, nella parte in cui prevede, in caso di divorzio, che il nuova matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne, ovvero convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare (Tribunale di Firenze – Sezione I Civile – Ordinanza 13 dicembre 2006)
La vicenda da cui trae origine l’ordinanza del Tribunale di Firenze può essere così riassunta: l’ex marito ha chiesto che il Tribunale di Firenze, modificando le condizioni contenute nella sentenza di divorzio, revocasse l’assegnazione della casa familiare, cadente nella comunione legale degli allora coniugi e già disposta in favore della madre (in qualità di affidataria dei due figli minori della coppia), quanto meno relativamente alla quota di sua proprietà, pari a un mezzo dell’immobile.
Tale ricorso veniva fondato sulla circostanza che l’ex moglie aveva contratto un nuovo matrimonio, continuando a risiedere, con il marito e i figli da lui avuti, nella casa familiare. Ciò posto, il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 155-quater del c.c., in combinato disposto dell’art. 4, comma 2 della legge 54/2006.
In altri termini, il Tribunale di Firenze sostiene che tale disposto cre un’assoluta disparità di trattamento tra figli di genitori separati/divorziati a seconda che il proprio genitore intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner, in un ordinamento nel quale la legittimità di un secondo matrimonio risale agli anni settanta.
Il Tribunale sopra citato, premesso che i figli di genitori separati/divorziati vantano sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare  (a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convivono), ha rilevato che tale interesse cede tuttavia, nella configurazione di legge, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze”.
Sul tema in dottrina si veda Scaduti il quale, valorizzando l’uso dell’avverbio “preferibilmente” contenuto nell’art. 155-quater del c.c., ha sostenuto che in presenza di figli l’assegnazione e la revoca dell’assegnazione è comandata dall’interesse di costoro, nel senso che finchè permane un interesse dei figli (purchè ancora non economicamente autosufficienti) non può procedersi a revoca della medesima.
Orbene, a parere dello scrivente, è proprio quest’ultima l’impostazione più giusta, che tiene conto dell’interesse prioritario dei figli, mentre si deve sottolineare che il Tribunale di Firenze ha, invece, affrontato la questione di legittimità costituzionale del’art. 155-quater nell’ottica della tutela del diritto dell’ex coniuge a ricostruirsi una nuova vita.
L’impostazione erronea del Tribunale di Firenze può definirsi adultocentrica, in quanto al fine di valutare la legittimità costituzionale di una disposizione dettata nell’esclusivo interesse dei figli (l’art. 155-quater c.c.), utilizza quale parametro costituzionale di riferimento l’art. 29 della Costituzione, ossia una norma che riguarda esclusivamente il rapporto tra coniugi.
Ne deriva che l’eventuale condizionamento della libertà di matrimonio dell’ex coniuge assegnatario della casa familiare non può certo determinare l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame.


Avv. Carlo Ioppoli


 

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