Divorziato con figlia ottiene l’annullamento: non paga più


Il tribunale di Bari ha negato a una signora – dopo nove anni di matrimonio, una figlia, una separazione giudiziale, una sentenza di divorzio – il diritto a ricevere l’assegno mensile dal marito perché il matrimonio non è mai esistito. I giudici hanno affermato che non va riconosciuto, dopo il divorzio, a una casalinga il diritto a mantenere il medesimo tenore di vita che aveva caratterizzato il matrimonio con un commercialista.


LA VICENDA
Il marito aveva dimostrato di aver contratto il matrimonio per le pressioni della donna incinta, che già aspettava la figlia. Non era convinto, al momento delle nozze, di assumere gli oneri e gli impegni che derivano dal matrimonio. L’uomo aveva ottenuto dalla Sacra Rota, proprio nei giorni in cui veniva pronunciato il divorzio, una sentenza di nullità delle nozze. Niente matrimonio, niente assegno per l’ex coniuge. Il risultato pare assurdo: dopo tanti anni di matrimonio, dopo i sacrifici fatti assieme, il marito dimostra che si è sposato per dovere e non per amore, e ottiene di non dover mantenere l’ex moglie. Sembra fin troppo facile. La sentenza barese fa riflettere perché nel codice civile la nullità del matrimonio può essere pronunciata solo in casi particolari. Certamente non è causa di nullità la poca convinzione di uno degli sposi o il fatto che egli si sia sentito costretto dalle circostanze.
La gravidanza della moglie è considerata espressamente causa di annullamento del matrimonio (articolo 122 del codice civile) solo se è stata causata da persona diversa dal marito, che ha accettato di contrarre il matrimonio convinto di essere il padre: non era certo questo il caso affrontato dal tribunale di Bari. Ma anche se il risultato a cui sono giunti i giudici baresi è così lontano da ciò che prevede il codice civile, la sentenza non è frutto di un abbaglio: si regge su un ragionamento giuridico complesso ma solido.
Il matrimonio era infatti un matrimonio cattolico. Con il Concordato lo Stato italiano si è impegnato ad attribuire effetti civili al matrimonio cattolico, regolato da norme diverse da quelle del codice civile. Per la Chiesa il matrimonio è un sacramento e come tale è nullo se è celebrato senza convinzione, senza la volontà di tener fede all’impegno dichiarato. Lo Stato attribuisce efficacia non solo al matrimonio cattolico ma anche alle sentenze ecclesiastiche di nullità (salvi alcuni casi particolari). I giudici baresi hanno infatti preso atto dell’esistenza di una sentenza ecclesiastica. Anche se, secondo la legge civile, non c’erano i presupposti per una dichiarazione di nullità.


REGOLE CONTRASTANTI
La storia di Bari è triste ma ha una morale: il matrimonio religioso e quello civile hanno regole diverse. Non ci si deve sposare in Chiesa solo perché la cerimonia è più solenne o per far contenti i parenti. Se scelgono il matrimonio concordatario gli sposi devono credere nell’impegno che assumono secondo le regole del diritto canonico, differenti da quelle laiche. E anche dopo la cerimonia le nozze religiose sono rette da norme rigorose: non si deve mai dimenticarlo.


LA STAMPA

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