(Cassazione 8519/2008)


Chi si allontana per più di tre mesi dalla casa popolare perde il diritto all’alloggio. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva intimato ad un inquilino il rilascio di un alloggio IACP. La questione risale a trenta anni fa, quando un signore di Porto Sant’Elpidio, che si era allontanato dall’alloggio popolare senza la preventiva autorizzazione per più di tre mesi, aveva ricevuto un decreto dello IACP che gli intimava di lasciare la casa. Per questo si era rivolto alla Pretura di Fermo riottenendo l’alloggio, ma la Corte di Appello di Ancona aveva invece confermato il decreto dell’Istituto. Contro la sentenza di appello l’inquilino aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non si era trattato di abbandono e che la casa era stata occupata dalla figlia che ne curava la manutenzione. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha affermato che “in tema di edilizia residenziale pubblica l’abbandono dell’alloggio, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell’assegnazione in locazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 1035/72 poiché lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell’abbandono dell’alloggio stesso da parte dell’assegnatario”. In buona sostanza, l’edilizia popolare deve rendere disponibili gli alloggi a chi ne ha bisogno indipendentemente dalla ragione.(04 giugno 2008)


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