L’abbandono paterno non consente comunque ai figli di rinunciare al cognome del padre e portare solo quello della madre.
La Corte di Cassazione si è espressa recentemente su una vicenda che vedeva coinvolta una madre di Napoli che aveva chiesto che la figlia abbandonasse il cognome del padre che le aveva abbandonato il tetto coniugale e portasse solo quello materno.
Secondo la sentenza della Corte “il figlio non può rinunciare al cognome del padre che lo ha abbandonato” e quindi la richiesta della donna è stata respinta. La Suprema Corte – come già stabilito dalla Corte di Appello di Napoli – ha replicato, con la sentenza 4819, che ‘il diritto al cognome e’ inviolabile e di conseguenza e’ da escludere che tale diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni sulla correttezza del comportamento del genitore’.
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