La Corte di Cassazione ha stabilito che la moglie che non consente all’ex marito di vedere il figlio per consentirgli di frequentare il catechismo non commette i reati previsti dagli artt 81 («Concorso formale. Reato continuato) e 388 («Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice») del Codice penale. I giudici di legittimità hanno escluso le predette ipotesi di reato in quanto le lezioni di catechismo sono collettive e stabilite dalla parrocchia in relazione agli impegni dei sacerdoti. La Corte territoriale aveva invece ritenuto in modo sbagliato che la madre avrebbe potuto scegliere a suo piacimento il giorno in cui far seguire al figlio le lezioni di catechismo. La Cassazione ha ritenuto la difesa della donna attendibile in quanto si fondava sul fatto che ogni qualvolta che il figlio non poteva veder il padre, i genitori si accordavano sul giorno e l’ora per recuperare la predetta visita..Cass., Sez. VI pen., n. 27613/2006 …