Anche se il tradimento del marito non è provato (anzi, forse è solo un’ipotesi maliziosa) gli può essere addebitata la separazione.


Una recente decisione del Tribunale di Treviso riscopre, in realtà, un principio che era stato già affermato dalla sentenza 9287/97 della Cassazione. In quella occasione i giudici della Corte ribadirono che il dovere di fedeltà, che l’articolo 143 del codice civile inserisce tra gli obblighi nascenti dal matrimonio, consiste nell’impegno di ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca o meglio “di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali.
La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti. Ciò può avvenire anche dopo l’insorgere dello stato di separazione non essendo da escludere che questa lasci sussistere tra i coniugi una (magari limitata) solidarietà, tale da giustificare la permanenza dell’obbligo di fedeltà”.


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