Il decreto legislativo (Dlgs Cdm 31.7.2009) è stato approvato dal Governo il 31 luglio scorso


Via libera del Consiglio dei ministri lo scorso 31 luglio al recepimento della direttiva europea 2006/54/CE sulle pari opportunità. Secondo il ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, che ha presentato il decreto legislativo, si tratta di una svolta che crea le condizioni per una reale tutela delle donne nel mondo del lavoro e permettere loro avanzamenti di carriera. Il decreto prevede, tra l’altro, sanzioni pesanti per chi discrimina le donne e non un generico divieto di farlo. Lo spirito del provvedimento non è quello di regolamentare il lavoro femminile ma di eliminare quelle condizioni che impediscono alle lavoratrici, di fare avanzamenti di carriera e di arrivare nei ruoli direttivi.
Con il recepimento della direttiva europea vengono inserite le molestie e le molestie sessuali tra le forme di discriminazione cui sono costretti, talvolta, i dipendenti. Saranno dunque considerati discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato comportamenti molesti o, addirittura, molestie sessuali.
Il testo è soggetto a modifiche.
 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE RIGUARDANTE L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLA PARITA’ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, e in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l’allegato B;
VISTA la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);
VISTA la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/73/CE;
VISTA la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, modificata dalla direttiva 96/97/CE;
VISTA la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile;
VISTA la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, modificata dalla direttiva 98/52/CE;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……..;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del ..…..;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del……………;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le espressioni: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
b) le espressioni: «Ministro delle attività produttive» e: «Ministero delle attività produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e: «Ministero dello sviluppo economico»;
c) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«ART. 1.
(Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.»;
d) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«ART. 1-bis.
(Nozioni di discriminazione).
1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente decreto, quando, anche in forza di una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, una persona è trattata, per ragioni connesse al sesso, meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga, a meno che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, per quanto attiene all’ambito lavorativo, riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa e, in ogni caso, siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente decreto, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un patto, un atto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, per quanto attiene all’ambito lavorativo, riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, e in ogni caso siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
3. Costituisce discriminazione ai sensi del presente decreto ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità anche adottive, ovvero in ragione dei relativi diritti.
4. L’ordine di discriminare persone, direttamente o indirettamente, per ragioni connesse al sesso, è considerato una discriminazione.
5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente decreto, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi come scopo o effetto la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
6. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente decreto, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come scopo o effetto la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
7. Sono, altresì, considerati come discriminazioni i trattamenti meno favorevoli subiti da una persona per il fatto di avere rifiutato i comportamenti di cui ai commi 5 e 6, o di esservisi sottomessa.»;
e) all’articolo 8, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.»;
2) al comma 2, alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «maggiormente» è sostituita dalla seguente: «comparativamente più»;
3) al comma 2, alla lettera c), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «maggiormente» è sostituita dalla seguente: «comparativamente più»;
4) al comma 2, alla lettera d), le parole: «un componente designato» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti designati»;
5) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.»;
6) al comma 3, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e politiche di genere»;
7) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le delle politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica;»;
8) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l’orientamento e la formazione, per l’innovazione tecnologica;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;»;
9) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai rappresentanti di cui alle lettere b), c) e c-bis) del comma 3, nonché ai relativi supplenti, non è corrisposto il compenso previsto dall’articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, né il relativo trattamento di missione.»;
10) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.»;
f) all’articolo 9, comma 2, le parole: «del collegio istruttorio e» sono soppresse;
g) all’articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti»;
2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; »;
3) dopo la lettera g), è inserita la seguente:
«g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;»;
4) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;»;
h) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dirigente» sono inserite le seguenti: «o un funzionario»;
2) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;»;
3) al comma 2, le parole: «b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «b), c), c-bis) e c-ter)»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai componenti di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) non è corrisposto il compenso previsto dall’articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, né il relativo trattamento di missione.»;
i) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo»;
2) al comma 4, dopo le parole «nel rispetto di requisiti di cui all’articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa»;
l) all’articolo 14 le parole: «una sola volta» sono soppresse;
m) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «previste dal libro III, titolo I» sono sostituite dalle seguenti: «nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.»;
3) al comma 5, dopo le parole: «organi che hanno provveduto alla designazione» sono inserite le seguenti: «e alla nomina»;
n) all’articolo 16, al comma 1, le parole: «sono assegnati» sono sostituite dalla seguenti: «devono essere prontamente assegnati»;
o) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, di cui all’articolo 18, comma 2.»;
2) il comma 4 è soppresso;
p) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica, dopo le parole «nell’accesso al lavoro», sono aggiunte le seguenti: « , alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.»;
3) al comma 2, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di maternità o paternità, anche adottive»;
4) al comma 3, le parole: «e aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, »;
q) all’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E’ vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. »;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni»;
r) all’articolo 29, nella rubrica, la parola: «carriera» è sostituita dalla seguente: «progressione di carriera»;
s) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:
«ART. 30-bis
(Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite).
1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:
a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso;
b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del regime.
3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire l’affidabilità, la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;
t) all’articolo 36, comma 1, le parole: «ai sensi dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,»;
u) all’articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «carattere collettivo» sono inserite le seguenti: «in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
2) al comma 5 le parole: «con le pene di cui all’articolo 650 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a un anno»;
v) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole da: «Qualora» fino a: «comportamento denunziato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente,»;
2) al comma 4 le parole: «ai sensi dell’articolo 650 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a un anno»;
3) al comma 6, dopo le parole: «organizzazione sindacale» sono inserite le seguenti: « , delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, »;
z) all’articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: «Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste»;
2) al comma 2, le parole: «da 103 euro a 516 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 euro a 1500 euro»;
aa) dopo l’articolo 41, è inserito il seguente:
«ART. 41-bis
(Vittimizzazione).
1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»;
bb) all’articolo 42, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.»;
cc) il comma 2 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali unitarie e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
dd) dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:
«ART. 50-bis.
(Prevenzione delle discriminazioni).
1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.».
ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165)
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«ART. 3
Divieto di discriminazione.
1. E’ vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.».
ART. 2 3
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115)
1. All’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, le parole: «quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza» sono soppresse.
ART. 3 4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101)
1. All’articolo 1, dopo il comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, è inserito il seguente: «5-bis. Alle riunioni del Comitato può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità.».
ART. 4 5
(Relazioni alla Commissione europea)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all’articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e, almeno ogni otto anni, riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente nei limiti di cui all’articolo 35-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dal presente decreto legislativo.
ART. 5 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo osservare.


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