Respinto il ricorso di una donna che era partita per le vacanze lasciando il coniuge “in stato di grave degrado anche igienico”


La vecchiaia può essere “causa dell’incapacità di provvedere a se stessi”, pertanto se il coniuge non si cura della propria moglie o marito anziano, lasciandolo vivere in pessime “condizioni igieniche e ambientali”, rischia una condanna in base all’art.591 del codice penale per abbandono di incapace. Lo si evince dalla sentenza n.31905 della Cassazione.
Il caso riguarda un anziano siciliano trovato dal figlio in casa da solo “in stato di grave degrado, anche igienico”, mentre la moglie invece era in “villeggiatura altrove”. Dopo la denuncia dello stesso figlio, la madre era così stata accusata di abbandono del marito anziano “ritenuto incapace di badare a se stesso per l’età avanzata e motivi di salute”.
Il Tribunale di Castelvetrano e la Corte d’appello di Palermo avevano così disposto una pena sospesa di 4 mesi di reclusione per la donna. Nel ricorso in Cassazione la moglie aveva sostenuto che il marito era lucido nel parlare quindi non incapace.
Ma la quinta sezione penale della Suprema corte, nel respingere il ricorso ha ricordato come “la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa di incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la cura della persona incapace, se non la sua custodia, perché le siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto l’abbandono integra in tal caso l’estremo di condotta criminosa da cui dipende l’evento di pericolo”.   


LA SICILIA

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