Ammessa la prova per testimoni e presunzioni della vendita simulata quando l’ex moglie chiede la reintegra nella legittima. È quanto emerge dalla sentenza 19284/09 della Cassazione.


Il caso
E’ stato accolto il ricorso di una donna separata contro l’atto compiuto in vita dal de cuius: cancellata la sentenza di merito che aveva ritenuto non esercitata l’azione di reintegrazione nella legittima. Di conseguenza, era impossibile dimostrare mediante prove testimoniali e presuntive la simulazione degli atti di disposizione eseguiti dall’ex marito. Il quale aveva trasferito a titolo oneroso, ma in realtà – sosteneva la moglie – gratuitamente la nuda proprietà di un fabbricato e alcuni appezzamenti di terreno. Lo scopo? Vanificare i diritti successori della moglie. Ma la Corte di appello, pur escludendo la condanna della donna al risarcimento dei danni conseguenti al sequestro dei beni, aveva rigettato le sue istanze. Sbaglia il giudice del merito – osservano gli “ermellini” laddove non spiega le ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse stata esercitata l’azione di riduzione e che pertanto non fosse applicabile il principio secondo il quale l’erede che propone domanda di reintegrazione nella legittima è equiparato ai terzi, ai fini della facoltà di provare per testimoni e presunzioni la simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius.


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