La sentenza in commento concerne la delicata materia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, della quantificazione dell’assegno di mantenimento.


In materia di assegno di mantenimento, giurisprudenza costante tende a tutelare la parte più debole della coppia. Quello che è necessario chiedersi è qual è veramente il coniuge più debole. Ad un primo esame, la risposta è: la moglie, magari casalinga, che per anni ha profuso ogni sforzo nell’assistenza del marito e dei figli, contribuendo con il proprio apporto familiare e domestico a quel tenore di vita che ha il diritto di mantenere anche dopo il matrimonio.


Purtroppo, però, a fronte di questa situazione, non sempre il marito è la parte forte.


Per rendersi conto di ciò, basti pensare che un quarto degli ospiti delle mense dei poveri sono padri separati.


Successivamente alla separazione/divorzio, infatti, molti uomini si trovano a doversi scontrare con una realtà molto più dura di quanto s’immaginavano.


Nella stragrande maggioranza dei casi, la casa coniugale viene affidata alla moglie con la quale i figli continuano a convivere, viene disposta la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della stessa e dei figli e il marito si trova senza la casa, con lo stipendio decurtato e in bilico tra la normalità e la disperazione. A questo punto il coniuge più debole non è più la moglie, bensì il marito.


Questa, purtroppo, non è una situazione limite, bensì molto comune e la cronaca ne dà quotidianamente conferma.


Negli ultimi periodi, però, sta cominciando a consolidarsi nell’opinione pubblica, una corrente di pensiero un po’ diversa.


Prima di qualsiasi decisione, deve essere valutato il caso concreto senza dare per scontato che il coniuge più debole sia sempre la donna e senza far diventare l’assegno di mantenimento un vitalizio che legittima quest’ultima a contare solo ed esclusivamente sull’apporto economico del marito per vivere.


Ed è proprio in questa nuova corrente di pensiero che si inserisce la sentenza del Tribunale di Salerno n. 518/10 del 01/03/2010, giudice estensore Roberto Ricciardi.


Avv. Marianna Grimaldi, Foro di Salerno


La sentenza è disponibile al link http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=861&autore=laredazione

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