La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, assegnata in sede di separazione alla moglie resta nella disponibilità di quest’ultima, anche se i figli maggiorenni risiedano con lei solo saltuariamente per motivi di studio o perché alla ricerca di un lavoro. Pertanto l’ex marito non può vantare alcuna pretesa.
È netta la Cassazione nel respingere, con la sentenza 6861, il ricorso di un marito separato che voleva l’assegnazione della casa coniugale, della quale era proprietario al cento per cento, sostenendo che ormai il figlio maggiorenne non viveva più lì con la madre e ci tornava solo di rado.
La presenza del figlio, saltuaria perché legata alla necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro anche per non brevi periodi, non può far venire meno di per sè il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano. D’altronde lo stesso trasferimento del figlio in un altro Comune, risultante dai registri anagrafici, potrebbe essere collegato, ipotizzano i giudici con l’ermellino, ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria.


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