Moglie sì, ma a mezzo servizio: nonostante la vita coniugale non è riuscita a staccarsi fino in fondo dalla famiglia d’origine. Ma ciò non basta ad addebitarle la separazione se l’ex marito non riesce a provare che sia proprio quella la ragione che ha portato al fallimento del matrimonio. Lo precisa la sentenza 149/10 emessa dal Tribunale di Novara.


Il caso
Va escluso ogni automatismo nell’addebito della separazione. Il quale trae origine indubbiamente dall’inadempimento dei doveri connessi allo status di coniuge. Ma per l’addebito è richiesto un nesso tra la violazione dei doveri e la fine del rapporto fra i partner: in particolare bisogna dimostrare che la seconda sia riferibile in modo esclusivo alla prima. L’addebito ha infatti conseguenze gravi e, quindi, impone un accertamento scrupoloso. Non adempie l’onere della prova, nella specie, il marito che accusava la moglie di una ricerca ossessiva della maternità oltre che di non avere reciso il “cordone ombelicale” con i genitori. Veniamo a un altro tema “caldo”: la casa familiare. La legge 54/2006 ha introdotto nel codice civile l’articolo 155 quater che fa esplicito riferimento all’interesse dei figli: il provvedimento del giudice che attribuisce il godimento dell’immobile è finalizzato alla tutela dei più piccoli: la prole ha diritto a continuare a vivere nell’habitat domestico, cioè il centro dei loro affetti e dei loro interessi. Nei casi in cui mancano i minori (o figli maggiorenni non autosufficienti) il giudice non potrà assegnare la casa familiare nella sentenza di separazione.


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