Con la sentenza n. 8954 la Corte di Cassazione,ha respinto il ricorso di un padre contro l’obbligo di versare un assegno di mantenimento al figlio, vincitore di una borsa di studio in una università.
L’uomo, che oltre all’assegno al figlio versava il mantenimento alla moglie, sosteneva che con la borsa di studio il figlio avrebbe raggiunto l’indipendenza, condizione che a suo avviso doveva far decadere l’obbligo del mantenimento. Ma la Suprema Corte è stata di parere diverso , infatti, “il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità non è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro,la completa autosufficienza economica”.
L’obbligo di mantenere il figlio permane e potrà cessare solo a fronte di un impiego sicuro….