Mentre proseguono le audizioni sul DDL “Mastella” di riforma delle professioni intellettuali, l’Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la propria contrarietà a che tale normativa detti la disciplina di principio della professione di avvocato, le cui regole di esercizio devono invece trovare attuazione attraverso un’autonoma legge di ordinamento forense.
L’approccio “unitario” al fenomeno “libere professioni” che contraddistingue il DDL Mastella, unitamente alla marcata impronta “liberalizzatrice”, rischia infatti di compromettere la “funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge” (Ris.P.E. P6_TA (2006)0108).
Tale “funzione cruciale” rende evidentemente non sovrapponibili le “filosofie” che dovrebbero governare gli assetti ordinamentali, rispettivamente della professione forense e di altre professioni intellettuali: mentre la disciplina (in chiave riformistica) delle professioni corrisponde – come esattamente puntualizza il d.d.l. governativo – ad esigenze di sviluppo economico del Paese e si propone di assecondare la libertà di concorrenza e di accesso, la regolamentazione normativa della professione di avvocato deve mantenersi strettamente funzionale alla qualità dei rapporti propri di una democrazia liberale, in quanto radicata sulla trama dei diritti fondamentali e sul modello dello Stato di diritto.
L’esigenza di una disciplina ordinamentale autonoma della professione forense costituisce peraltro implicazione necessaria delle stesse ragioni che giustificano la vigenza di una legge in materia di ordinamento giudiziario.
Se, invero, quest’ultima trae giustificazione dall’interesse a dettare le regole di funzionamento dei soggetti pubblici della Giurisdizione, essa non può che richiedere allora – quale sua necessaria integrazione – una analoga legge-ordinamento della professione forense.
Entrambe perseguono infatti il comune obiettivo di disciplinare – secondo i topos di rango costituzionale – gli statuti organizzativi e funzionali dei protagonisti della giurisdizione, concorrendo, così, a configurare le condizioni soggettive di indipendenza e professionalità indispensabili per una effettiva realizzazione dello Stato di diritto nel campo dell’amministrazione della giustizia.
In ragione di tali considerazioni l’Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce la necessità che il DDL “Mastella” sulle professioni intellettuali escluda dal proprio ambito di applicazione la professione forense, e chiede che il Parlamento voglia quanto prima porre in discussione il Disegno di Legge S. n.963, intorno al quale si sono raccolti i consensi di maggioranza e opposizione, e che costituisce piattaforma di discussione del futuro assetto dell’ordinamento forense condivisa dall’avvocatura tutta.
Non può sottacersi la necessità di introdurre una norma transitoria che regoli la legittimazione e la spendita del titolo di specialista e l’accesso agli elenchi degli avvocati specialisti per quanti hanno già maturato una anzianità di esercizio della professione forense in un dato specifico settore, riservando al regolamento la disciplina del percorso formativo specialistico per coloro che ancora non hanno maturato sufficienti requisiti di anzianità e specializzazione.
In ragione di tali necessità di intervento l’Unione delle Camere Penali Italiane ha formulato talune ipotesi emendative.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S.n. 963


L’art. 8, comma 3, è sostituito dal seguente: “Nello svolgimento della attività professionale, l’avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l’abilitazione all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo titolo”.
All’art. 8, comma 4, è aggiunto, alla fine, l’inciso “sentite le associazioni forensi”.
L’art. 8, comma 5, è sostituito dal seguente: “Il conseguimento del titolo di specialista abilita all’iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell’Ordine”.
All’art. 8 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6: “Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione”.
comma 7: “Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono a indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.
comma 8: “E’ vietato l’uso del termine “specialista” o “specializzato” da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nel comma 4”.
All’art. 9, comma 1, è aggiunto l’inciso: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 commi 7 e 8”.
All’art. 15, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF”.
La lettera i) diviene lettera l).
E’ introdotto l’Art. 77 (Norma transitoria)
1.Gli avvocati che godono di anzianità di iscrizione all’albo professionale pari ad almeno tre anni al momento della entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio dell’Ordine l’iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti.
2.L’iscrizione è deliberata dal Consiglio dell’Ordine previa verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell’attività professionale esercitata in qualità di difensore d’ufficio.
3.L’iscrizione è deliberata previo parere obbligatorio dell’Associazione Forense del settore, se esistente.
4.L’avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti a norma del comma 1 può iscriversi ad altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di “Specialista” nei modi indicati dal regolamento di attuazione.



DDL N.963
Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici)
1.L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.
2.L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.
3.Nello svolgimento dell’attività professionale, l’avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l’abilitazione all’esercizio avanti le giurisdizioni o avanti i tribunali ecclesiastici.
4.Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e dell’università e della ricerca, su proposta del CNF.
5.Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito i titoli specialistici riconosciuti possono indicar4e il relativo titolo con le opportune specificazioni.


Art. 9 (Informazioni sull’esercizio della professione)
1.E’ consentito all’avvocato, italiano o straniero abilitato all’esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purchè in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell’informazione.
2.Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale all’estero, forme e contenuto dell’informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.


Art. 15 (Albi, elenchi e registri)
1.Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono istituiti:
a)……..(omissis)……….
i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.


DDL N.963 con emendamenti
Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici)
1.L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.
2.L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.
3.Nello svolgimento dell’attività professionale l’avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l’abilitazione all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo titolo.
4.Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministeri della giustizia e dell’università e della ricerca, su proposta del CNF, sentite le associazioni forensi.
5.Il conseguimento del titolo di specialista abilita all’iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
6.Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione.
7.Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.
8.E’ vietato l’uso del termine “specialista” o “specializzato” da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nel comma 4.


Art. 9 (Informazioni sull’esercizio della professione)
1.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, commi 7 e 8, è consentito all’avvocato, italiano o straniero abilitato all’esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purchè in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell’informazione.
2.Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale all’estero, forme e contenuto dell’informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali


Art. 15 (Albi, elenchi e registri)
1.Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono istituiti:
a)……..(omissis)……….
i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF.
l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.


Art. 77 (Norma transitoria)
1.Gli avvocati che godono di anzianità di iscrizione all’albo professionale pari ad almeno cinque anni al momento della entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio dell’Ordine l’iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti.
2.L’iscrizione è deliberata dal Consiglio dell’Ordine previa verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell’attività professionale esercitata in qualità di difensore d’ufficio.
3.L’iscrizione è deliberata previo parere obbligatorio dell’Associazione Forense del settore, se esistente.
4.L’avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti a norma del comma 1 può iscriversi ad altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di “Specialista” nei modi indicati dal regolamento di attuazione.


 


 

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