L’assegnazione della casa coniugale, in regime di comproprietà, al coniuge affidatario della prole non è motivo di pagamento totale dell’Ici. Il principio di diritto è contenuto nella sentenza della quinta sezione civile della Corte di cassazione n. 6192/07. Nello specifico, i giudici di piazza Cavour hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva dato ragione a una contribuente che aveva impugnato gli avvisi di accertamento del Comune relativi al pagamento dell’Ici per gli anni 1993-1996, lamentando come il 50% del tributo dovesse essere a carico dell’ex coniuge, in qualità di comproprietario dell’abitazione.
La Corte di legittimità ha spiegato che secondo il decreto legislativo 504/1992, istitutivo dell’Ici, i soggetti passivi dell’imposta «sono sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile gravato». L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli ha, invece, natura di «atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale», sempre finalizzato «all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, tanto che il giudice della separazione non può disporre l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli».
Pertanto, i giudici di legittimità, ribadendo un principio già contenuto nella sentenza n. 18476 del 2005, confermano come, in caso di separazione, l’ex coniuge fuori casa sia tenuto a pagare l’Ici per la quota dell’immobile sulla quale vanti il diritto di proprietà o un qualche altro diritto reale di godimento.
Tale principio ha trovato applicazione da parte del Comune di Roma che, tra le novità Ici per l’anno 2006, ha espressamente previsto il pagamento del tributo anche da parte dell’ex coniuge comproprietario e non assegnatario dell’abitazione coniugale, in controtendenza rispetto al passato.
Il pagamento del tributo anche da parte del coniuge comproprietario e non assegnatario dell’immobile, prosegue la sentenza in esame, non contrasta con la disposizione contenuta nell’articolo 218 del Codice civile in base alla quale «il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazione dell’usufruttuario».
Per i supremi giudici, infatti, la soggettività passiva di qualsiasi imposta deve essere determinata «in base alle specifiche disposizioni che la regolano», e quindi l’uso «delle comuni disposizioni civilistiche è corretto soltanto nei limiti del rinvio a quelle da parte delle norme fiscali».
Per favorire «un’imposizione più equa», il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia, con nota n. 4440 del 3 aprile 2007, ha chiarito come gli enti locali, attraverso la disposizione prevista dal comma 173, lettera b) dell’articolo unico della finanziaria 2007, possano estendere le agevolazioni Ici previste per l’abitazione principale anche agli immobili posseduti dai contribuenti che, a seguito di separazione o divorzio, non siano risultati assegnatari della casa coniugale. Per l’Amministrazione finanziaria questa «situazione di illogica esclusione dai benefici per colui che risulta proprietario dell’immobile ed è di fatto impossibilitato a goderne» può essere superata con una norma di natura regolamentare


Fonte: sole24ore 

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