“Non ogni violazione di obbligo coniugale comporta il diritto al risarcimento del danno ma solo quella posta in essere attraverso condotte che, per loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione e che pertanto comportano una grave lesione dell’esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana”, ha così precisato il Tribunale di Brescia nella sentenza del 14.10.2006 che disponeva la condanna di un marito, al quale aveva addebitato la separazione, al risarcimento del danno esistenziale in favore della moglie, quantificato equitativamente in euro 40.000,00, oltre interessi legali.
Secondo il Tribunale” il rispetto della dignità umana e della personalità nella sua interezza di ogni componente il nucleo familiare assume il connotato di diritto inviolabile, è necessario quindi predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela dei diritti garantiti costituzionalmente , con la concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.”…