La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 16559/2007, ha respinto il ricorso proposto da un padre il quale, dopo essere stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, riteneva di non dover più contribuire al mantenimento dei figli.
La pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c., infatti, avviene nel caso in cui il genitore abbia un comportamento tale da recare grave pregiudizio alla prole, ma non esime in alcun modo dall’obbligo di mantenimento.
Nel caso de quo, la Cassazione non solo ha respinto il ricorso presentato dal padre inadempiente, ma ha anche confermato la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, così come previsto dall’art. 570 c.p. …