I rapporti e le relazioni tra nonni e nipoti sono oggi al centro di importanti discussioni politiche e parlamentari.
Questo legame, estremamente significativo, con un connotato sempre più solidaristico assistenziale, non ha trovato ancora un chiaro riscontro dal punto di vista giuridico.
I problemi maggiori per i nonni si riverberano specie a seguito di litigi con i figli-genitori, che spesso li ricattano “non facendo vedere” i nipoti e, soprattutto, nel corso dei momenti patologici del matrimonio (separazioni e divorzi).
Sia ben chiaro, il fenomeno non è marginale e merita una seria discussione.
Allo stato attuale gli unici riferimenti normativi sono riscontrabili nell’art 148 cc., che peraltro afferma soltanto un obbligo degli ascendenti di supportare i genitori che non riescono ad ottemperare ai doveri sanciti nell’art 147 cc. e nell’emendato art 155 cc (introdotto dalla Legge Paniz) che al primo comma sancisce il diritto dei figli minori, nell’ambito di una separazione coniugale, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A ben vedere non vi è un diritto di azione soggettivo in favore degli ascendenti, specialmente quando non è in corso un procedimento separativo.
La giurisprudenza di legittimità sul tema è univoca e costantemente ha stabilito che: “la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare la facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori…”
Al riguardo sono diversi i disegni di legge all’esame del Parlamento, ma tutti in attesa di essere formalmente discussi.
I progetti di legge provengono dall’intero arco parlamentare (PDL C – 2231, PDL C- 2342, PDL C-2360 e PDL S-1399) e possono essere riassunti nella proclamazione di un vero e proprio diritto di visita per i nonni.
In sintesi le proposte hanno il medesimo obiettivo e cioè quello di conferire agli ascendenti il diritto di chiedere al giudice di disciplinare la possibilità di contatto con i minori.
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