Linea dura della Cassazione sulla libertà condizionale ai nomadi: non possono ottenerla, anche se giovanissimi, quando c’è assoluta incertezza sulle generalità e quando siano già stati condannati o denunciati. Lo ha affermato la IV sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 39852 del 29 ottobre 2007, ha accolto il ricorso della Procura di Bologna presentato contro la sentenza del tribunale di Modena che, a seguito di un patteggiamento, aveva condannato una giovane nomade per tentato furto in abitazione aggravato, concedendole la sospensione condizionale della pena.
Contro tale decisione la pubblica accusa ha fatto ricorso alla Suprema Corte, chiedendone l’annullamento. Il collegio di legittimità ha accolto i motivi precisando che «le considerazioni fatte dai giudici di merito sulla giovane età e sull’esistenza di precedenti penali non ostativi nei confronti di un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia completamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità, non può consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell’art. 164 del codice penale deve essere fondato in modo particolare sulla personalità dell’imputato al fine di confortare la presunzione di ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza». La sentenza del tribunale di Modena è stata annullata e la Cassazione ha nuovamente trasmesso gli atti per l’ulteriore corso del giudizio.
Fonte: LA STAMPA.it CRONACHE