Osservatorio per la giustizia civile di Milano


Protocollo sull’ interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore1
Articolo 155 sexies


Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”
considerato
– che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;
– che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
– che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
– che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
– che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
– che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;


Art. 1.- Limiti dell’ascolto


L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
1 Protocollo elaborato sulla base di una bozza provvisoria redatta dal gruppo di studio ”sull’ascolto del minore “ delle associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l’ausilio di esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio al giugno 2006, successivamente aggiornata, discussa e approvata nelle riunioni dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano con la partecipazione di magistrati dell’Ufficio del Giudice Tutelare, della Sezione Famiglia del Tribunale e Corte di Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e Avvocati del libero foro.


L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .
Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.


Art. 2. – Tempi dell’ascolto giudiziario


L’ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.


Art.3.- Ascolto diretto e “competenze integrate”


E’ auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.2


Art.4.- Luogo dell’audizione e verbalizzazione


E’ auspicabile che l’audizione si svolga presso l’Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.
L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.


Art.5.- Presenza della parti e dei difensori


L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.
Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.
2 In sede di riunione dell’Osservatorio si sta ancora discutendo sull’opportunità , e fattibilità , di un ascolto indiretto delegato all’ASL o all’Ordine degli psicologi con apposite convenzioni.
In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.


Art. 6.- Informazione


Prima dell’audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto3
Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.


Art. 7.- Doveri di astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti


In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.


Art. 8. Ascolto del minore in CTU


E’ auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così come per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta
Prima dell’audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.
3 Si veda art. 3 Convenzione europea sui diritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione di Strasburgo: Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti. Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

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