La Suprema Corte ha già affrontato nella pronuncia del 2006 n. 5378 lo spinoso problema della revisione dell’assegno di mantenimento in seguito al peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, allorquando queste siano conseguenza di una libera scelta riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (ai sensi dell’art. 9 della legge 898/70).
NelIa fattispecie in esame l’obbligato aveva deliberatamente scelto di limitare l’entità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale in luogo di quello a tempo pieno.
Di senso diametralmente opposto è il caso del beneficiario dell’assegno che va incontro ad una diminuzione di reddito, a seguito della decisione di cessare l’attività lavorativa, raggiunta l’età pensionabile.
La Suprema Corte si è espressa nel senso di non escludere l’incidenza del fatto che il decremento consegua ad una libera scelta. La volontarietà del pensionamento non può escludere, infatti, che, la sopravvenuta diminuzione del reddito di lavoro dell’istante sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo per riconoscere l’assegno originariamente negato o comunque non richiesto alla luce di una nuova valutazione della situazione reddituale delle parti.