Il figlio nato da una relazione adulterina ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c’è mai stato un rapporto affettivo tra i due.


Il giudice, dichiarando giudizialmente la paternità,  può imporre al padre naturale il pagamento di un mantenimento anche in assenza  delle richieste della madre.
La Cassazione (sentenza 9300/2010) afferma che si deve tener conto dell’interesse del minore anche in assenza della domanda della parte in quanto l’art. 277, secondo comma, del codice civile gli conferisce “il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso”.


Il caso
Un padre  si rifiutava di contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione che aveva avuto con una donna sposata. Per lui il minore faceva parte di un’altra famiglia e dato che non c’era mai stato tra lui e il minore alcun legame affettivo non voleva ne riconoscerlo ne provvedere al mantenimento.
Rigettando le richieste del padre naturale la Corte ha chiarito che l’interesse del minore, sussiste a prescindere dai rapporti d’affetto che possono eventualmente instaurarsi con il presunto genitore o con la disponibilità di questi ad instaurarli.

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