Una recente sentenza della III sezione civile della Suprema Corte -n. 9509 del 20.04.2007-ha stabilito in materia di culpa in educando, che se i genitori non provano di aver adeguatamente educato i figli ed aver vigilato, rispondono del comportamento di questi ultimi ex art.2048 c.c.


Nel corso di un allenamento tennistico in un circolo di Palermo, un minore veniva colpito al volto da un colpo di racchetta da tennis sferratogli da un coetaneo, in maniera imprevedibile, subendo la frattura coronale dell’incisivo centrale.
I genitori convenivano in giudizio gli esercenti la potestà sull’autore delle lesioni, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.



Il giudice d’Appello ritenuti gli appellati responsabili dell’incidente occorso, li condannava solidalmente.Riteneva il giudice del gravame che le modalità della vicenda evidenziassero la responsabilità dei genitori sia sotto il profilo della culpa in educando che della culpa in vigilando.
Nel ricorso dinanzi alla Suprema Corte viene contestata la violazione e la falsa applicazione dell’art.2043 c.c.in relazione all’art.360 c.p.c.
Il ricorso ai limiti dell’ammissibilità non è ritenuto comnque fondato.La Corte rigetta il ricorso.


Si veda Cassazione 12501/2000 sulla culpa in educando

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