Modifiche alla disciplina in materia di filiazione
Disegno di legge


Art. 1 (Diritti e doveri dei figli)
1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”.
2. L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «315. Diritti e doveri dei figli.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
3. Dopo l’articolo 315 del codice civile è inserito il seguente: «315 bis. Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio».


Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre che i principi di cui all’articolo 1, i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Codice civile in un capo unico intitolato “Dello stato di figlio”, apportando tutte le modifiche conseguenti e in particolare: sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo (“Dello stato di figlio legittimo”) con la intitolazione “Della presunzione di paternità”; sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo (“Delle prove della filiazione legittima”) con la intitolazione “Delle prove della filiazione”;
sostituzione della intitolazione della sezione terza del capo primo (Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo della legittimità”) con la intitolazione “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio”; conversione del paragrafo primo del capo secondo (“Del riconoscimento dei figli naturali”) nella sezione quarta intitolata “Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”; conversione del paragrafo secondo del capo secondo (“Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale”) nella sezione quinta intitolata “Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità”; abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del codice civile e delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
b) sostituzione, nei codici e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con le espressioni “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio” e delle espressioni “filiazione legittima” e “filiazione naturale” con le espressioni “filiazione nel matrimonio” e “filiazione fuori del matrimonio”, nei casi in cui la distinzione assume rilevanza; eliminazione di ogni distinzione non necessaria;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all’articolo 235 primo comma, numeri 1, 2, e 3 del codice civile, nel rispetto dei principi di ordine costituzionale;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua; 2) sia necessario l’assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni; 3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai principi di ordine costituzionale; 4) la disciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell’altro coniuge e l’ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio dell’inammissibilità del riconoscimento di cui all’articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un’altra persona;
f) modificazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento, con la previsione di imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine per l’esercizio dell’azione per gli altri legittimati;
g) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio;
h) specificazione del contenuto dei diritti, poteri e doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di assunzione di responsabilità nei confronti dei figli;
i) conferma della previsione dell’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;
m) adattamento e riordino dei criteri di collegamento di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, anche con l’individuazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei principi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvederanno altresì ad effettuare il necessario coordinamento con le disposizioni ivi contenute delle norme di attuazione del codice civile e delle altre norme vigenti, in modo da assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro dei diritti e delle pari opportunità. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorsi i termini previsti, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sei mesi.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare decreti correttivi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge.


Art. 3
(Modifiche al regolamento dello stato civile)
1. Con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche al Regolamento dello stato civile adottato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

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