SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1853
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore COLOMBO Furio
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2007
———–
Istituzione dell’avvocato del minore
———–
Onorevoli Senatori. – In ogni causa civile e penale che coinvolga a
qualsiasi titolo un minore, esso ha diritto di essere rappresentato da
un legale indipendente dalle altre parti in causa.
Ciò significa che il minore non potrà essere rappresentato dai legali
dei genitori o del tutore né affidato alla benevolenza del giudice.
Nessuna decisione che riguardi la vita e il benessere di un minore
può essere presa senza avere ascoltato le ragioni del legale che
rappresenta il minore e i suoi interessi e che avrà accesso a tutti i
gradi e tempi dell’iter giudiziario in condizioni di parità con i
rappresentanti delle altre parti in causa.
In particolare, nessuna decisione del giudice che riguardi
separazione, divorzio, affidamento a uno dei genitori o ogni altra
condizione di disponibilità dei minori da parte dei familiari può essere
presa senza avere ascoltato le ragioni e considerato la
documentazione dell’«avvocato del minore». A partire dalla età di sei
anni i bambini, assistiti dai rispettivi legali, potranno essere
personalmente sentiti in tutte le materie che riguardano la loro vita, il
luogo e le modalità della riorganizzazione familiare, e ogni altra
decisione che potrà segnare le loro esistenze.
In ogni caso gli interessi del minore sono sempre rappresentati in
qualunque grado e istanza di giudizio da un avvocato indipendente dai
rappresentanti di tutte le altre parti in causa, compresi i
rappresentanti legali dei genitori o del tutore. Ciò al fine di mettere il
giudice in condizione di ricevere un uguale contributo di iniziativa,
proposta e difesa sia per gli adulti sia per i minori coinvolti nella
vicenda giudiziaria.
Esiste un pericolo di contraddizione fra la difesa autonoma e
separata dei diritti dei minori da parte di un proprio rappresentante
legale e la rete dei rapporti affettivi e naturali che legano i minori alla
famiglia o a chi si prende cura di essi. E tuttavia sembra ai proponenti
del presente disegno di legge che non si possa ignorare l’altro rischio,
frequente e dimostrato in infinite situazioni, alcune delle quali hanno
dato luogo a drammatiche polemiche pubbliche. È accaduto anni fa nel
caso di Serena Cruz, la bambina di quattro anni sottratta nella notte
ad amorevoli genitori e fratellini adottivi a causa di una irregolarità
commessa dal padre adottivo non verso la nuova figlia, con la quale il
legame era ormai fortissimo, ma sulle forme e procedure di adozione.
Quel legame è stato troncato senza alcuna possibilità di presentare le
ragioni e gli interessi della bambina, considerando solo le ragioni e gli
interessi degli adulti.
Occorre creare le condizioni ideali per raggiungere soluzioni
giuridicamente e moralmente adeguate agli interessi di tutte le parti.
A tal fine occorre evitare ai minori e, soprattutto, ai bambini di
diventare oggetti di scambio nel gioco delle parti. Essi sono, si dice,
tutelati dal giudice. Ma il giudice beneficierà della indipendente
presentazione e argomentazione delle ragioni del minore e resta
intatta l’autonomia giuridica e di fatto della conclusione che riterrà di
raggiungere.
L’avvocato dei minori è nominato dal presidente del tribunale per i
minorenni, è scelto in uno speciale albo che sarà messo a disposizione
in ciascun distretto giudiziario dall’ordine degli avvocati, e viene
retribuito dallo Stato secondo tabelle fissate e pubblicate a tale fine.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In ogni causa civile e penale in cui sono in discussione, in modo
diretto o indiretto, le condizioni di vita, il benessere, l’abitazione, la
tutela e la dislocazione fisica di un minore, il giudice chiede al
presidente del tribunale per i minorenni la nomina di un avvocato che
assuma la funzione di rappresentare gli interessi del minore in modo
indipendente dai rappresentanti legali di genitori o tutori, nonché dalle
loro richieste o posizioni processuali.
Art. 2.
1. L’avvocato del minore è scelto in un albo speciale istituito presso
il tribunale per i minorenni e deve essere considerato a tutti gli effetti
un difensore d’ufficio, le cui spese sono a carico degli uffici giudiziari e
il cui rimborso può essere a carico della parte soccombente o
condannata.
Art. 3.
1. L’avvocato del minore è a tutti gli effetti di legge parte in causa
con diritto di intervento, esibizione di prove, chiamata di testimoni e
partecipazione ad ogni fase dell’istruttoria e del processo, con le
stesse facoltà delle altre parti in causa.
Art. 4.
1. In tutti i casi in cui il minore abbia la capacità e la volontà di
intervenire personalmente nella causa, il giudice è tenuto ad ascoltarlo
con l’assistenza dell’avvocato che lo rappresenta. Il minore deve
essere sentito, quando possibile, sulla sua intenzione di assistere
personalmente alla causa, e ha diritto di testimoniare o essere sentito
in modo informale con l’assistenza del suo avvocato.
Art. 5.
1. In caso di non partecipazione del minore al dibattimento,
l’avvocato del minore ne rappresenta non solo gli interessi ma anche
le opinioni e i desideri che il minore ha preventivamente comunicato,
quando possibile, al suo legale e al giudice.
2. L’avvocato del minore sottopone al giudice, in confronto con
tutte le parti, gli interessi del minore che non è in grado di esprimersi,
sulla base di ragioni, evidenze, e in riferimento a fatti e situazioni
ambientali, con tutte le facoltà di iniziativa processuale che sono
garantite ad ogni altra parte.