Annualmente circa duemila coppie italiane fanno istanza d’ingresso in Italia di minori stranieri.
Lo Stato Italiano sostiene e tutela queste coppie, che hanno concluso questo lungo percorso di circa due anni, mediante una normativa ad hoc che garantisce sostanziosi aiuti economici e notevoli diritti per i genitori – lavoratori, concedendo loro molto tempo da dedicare ai nuovi arrivati.
Dobbiamo segnalare che, trattandosi di adozione internazionale, non solo è necessario il rispetto dei requisiti per l’idoneità fissati dalla Legge 184/1983 modificata dalla Legge 149/2001 e Legge 476/1998, ma bisogna rispettare i diversi requisiti spesso richiesti dai Paesi di origine dell’adottando.
Solitamente viene chiesto un periodo di soggiorno nel Paese del minore al fine di verificare la possibilità dell’incontro tra il minore e gli aspiranti genitori.
Per facilitare tale soggiorno l’art. 39 quarter della Legge sulle adozioni prevede il diritto ad un periodo di congedo non retribuito per tutta la durata che deve essere certificata dall’Ente Autorizzato (art. 27 – 31 D.lgs. 151/2001 Testo Unico per il sostegno della maternità e della paternità).
Questi gli altri diritti e benefici in favore dei genitori adottivi:
Art. 10 C. 1 lett. l bis del D.P.R. 917/86 – deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno nella misura del 50% del reddito della persona che le ha sostenute, mentre la restante parte potrà essere oggetto di un contributo ad hoc dello Stato;
diritto al congedo di maternità o, in alternativa, di paternità per un periodo di 5 mesi dall’ingresso in Italia del minore retribuito al 100%;
riposi giornalieri di due ore (nel caso di orario superiore alle sei ore giornaliere) usufruibili nel primo anno dall’inserimento del minore nella famiglia adottiva;
Art. 50 T.U. malattia del figlio adottato – diritto di astensione dal lavoro, non cumulativa (ma non se uno dei due genitori è inoccupato) con l’altro genitore, per tutta la durata della malattia del bambino (illimitatamente se il bambino ha meno di sei anni), altrimenti 5 giorni all’anno nei primi 3 anni dall’ingresso se il minore rientra nella fascia di età 12 – 16 anni.
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