Il Disegno di legge per la Riforma delle professioni intellettuali (cd ddl Mastella) si propone l’introduzione di una regolamentazione di principio volta al riordino del sistema delle professioni intellettuali complessivamente considerate, da attuarsi poi ad opera di appositi decreti delegati.
Predispone dunque una cornice entro la quale questi ultimi saranno destinati comunque a “muoversi”.
Questo approccio per così dire “unitario” privilegia la comune essenza delle prestazioni professionali, ovvero essere le stesse il frutto esclusivo di un sapere intellettuale, piuttosto che gli elementi di specificità di ciascuna, che ne imporrebbero una regolamentazione distinta; elementi di specificità che per la professione forense consistono essenzialmente nell’essere questa un’attività che non solo tutela diritti costituzionalmente garantiti, ma che -unica fra le altre- si fa garante delle libertà individuali e dunque della protezione dello stato di diritto.
Tale considerazione avrebbe dovuto determinare il legislatore a dotare la disciplina della professione forense di una autonoma regolamentazione, che tenesse in specifico conto la “funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell’applicazione della legge”, così come si legge nel testo della risoluzione del parlamento europeo  p6_ta (2006)0108).
Se pure dunque il governo ha ritenuto prioritaria l’introduzione di una disciplina “di massima”, uniforme per tutti i prestatori di servizi professionali, resterà comunque imprescindibile, in sede di emanazione dei decreti delegati,  tener conto della specificità della professione legale nel senso sopra enunciato.
E’ dunque fin d’oggi imprescindibile che la normativa di cornice ponga attenzione alla specificità della professione forense al fine di non pregiudicarla, coerentemente con la normativa dell’Unione Europea richiamata nella stessa relazione al ddl Mastella, e con la risoluzione del Parlamento Europeo appena citata, la quale, “considerando che qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell’unione europea” (…) “evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni che caratterizza le professioni legali, nell’interesse dei cittadini europei e il bisogno di creare una relazione specifica basata sulla fiducia tra i membri delle professioni legali e i loro clienti” ; ribadendo inoltre “… l’importanza delle norme necessarie ad assicurare l’indipendenza, la competenza, l’integrità e la responsabilità dei membri delle professioni legali, con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l’interesse pubblico”.
La qualità della prestazione professionale assume dunque, per le professioni legali, una valenza che travalica il semplice interesse del cittadino ad una prestazione adeguata, per farsi condizione imprescindibile dell’attuazione di valori costituzionali di rango prioritario e della stessa esistenza di una società democratica.
Il ddl Mastella riconosce tali esigenze di qualità: la stessa relazione che accompagna il testo di legge, infatti, indica già in premessa che l’essenza del servizio professionale è costituita dall’apporto di cultura e saperi specialistici, da conoscenze tecniche, da capacità dell’intelletto e dell’ingegno.
In linea con tale premessa la relazione individua, quale obiettivo del disegno riformatore, il conseguimento di una maggiore “qualità” del servizio professionale e rimette agli ordini ed alle associazioni professionali la cura della qualificazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti ed il controllo della qualità dell’offerta.
In particolare, la relazione riconosce alle Associazioni Professionali il compito di garantire ai cittadini una prestazione altamente qualificata e specialistica: si legge infatti che “l’obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare evidenza pubblica ai requisiti professionali dei propri iscritti” e che proprio per tale motivo, ad esse (la cui registrazione in “un apposito registro ministeriale” è subordinata a rigorosi requisiti), competano funzioni “di verifica della professionalità dei propri associati, di aggiornamento professionale, di adesione a regole deontologiche”, e spetti “la capacità di rilasciare attestati di competenza”.
La volontà del governo di riformare il sistema delle professioni intellettuali in maniera da garantire una prestazione di elevata qualità e specializzazione emerge con maggior chiarezza nel testo normativo, il quale tuttavia, forse in ragione delle stesure succedutesi nel tempo, necessita, proprio al fine di conseguire gli obiettivi dichiarati, di taluni interventi correttivi.
A titolo esemplificativo: l’art. 8 del ddl, coerentemente con quanto affermato nella relazione, traccia caratteristiche, requisiti e funzioni delle associazioni professionali riconosciute, ribadendo che le stesse adempiono alla funzione di “dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell’utenza” e che pertanto devono essere dotate “di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l’effettiva applicazione del codice etico”.
Non si comprende allora perché sia sottratto alle medesime, con riferimento alle attività riservate di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e), il potere di “rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni”.
Se le attività riservate sono quelle definite dall’art. 2 e dunque “quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti”, è di tutta evidenza che, proprio in relazione ad esse deve essere garantito un elevato livello di formazione specialistica. E solo le associazioni professionali, così come definite dal ddl, possono oggi garantire la effettiva specializzazione della formazione.
 


A tal fine, anche per chiarire ulteriori ed essenziali punti del Disegno di legge all’esame del Parlamento, le sottoscritte Associazioni chiedono di essere convocate in audizione presso le Commissioni in seduta congiunta deputate all’esame della riforma.


 


 

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