È  fatto divieto ad un genitore di impedire all’altro di trascorrere del tempo con il proprio figlio per il periodo assegnatogli nella fase di separazione, in tal caso commette delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento stabilito dal giudice.
In aggiunta, se il consenso del genitore affidatario viene subordinato al pagamento dell’assegno mensile, commette anche reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 luglio 2009, n. 27995. La giurisprudenza in materia di separazione stabiliva che il mancato rispetto delle prescrizioni giudiziarie non comportassero necessariamente ed automaticamente la commissione di un reato.
Nel caso in specie, invece, la Suprema Corte ha stabilito che le motivazioni presentate dal genitore affidatario non fossero sufficienti a superare un ordine del tribunale.


IL SOLE 24ORE

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