Roma, il 3 aprile 2013
Art. 1
(Fondo di solidarietà per i coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di indigenza)

  • E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di Solidarietà per i coniugi separati o divorziati e per i figli anche maggiorenni che versano in condizioni di indigenza.
  • Lo Stato, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, interviene in favore dei coniugi e dei figli maggiorenni in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori.
  • Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa.

 

Art. 2
(Risorse del Fondo)

  • Il Fondo è alimentato da:
  • un contributo conseguito con le liberalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l – quinquies) del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917;
  • un contributo dello Stato determinato secondo le modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 48 mesi, iscritto nello stato di previsione dell’entrata, del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2014;
  • da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base a protocolli d’intesa di cui al successivo articolo 3;
  • un contributo determinato nella misura pari ad un quarto delle somme recuperate nei confronti dei coniugi inadempienti;
  • una quota pari ad un terzo dell’importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un sesto dell’importo del ricavato per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell’articolo 2 – undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili ed immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965;
  • una quota pari al 5 per mille di quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base delle scelte effettuate dai medesimi contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

 

Art. 3
(Protocolli d’intesa)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, sono promossi protocolli d’intesa tra istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto con l’intento di attuare politiche di sostegno dei genitori separati o divorziati che versino in condizioni di particolare disagio economico e patrimoniale.

  • I protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono finalizzati:
  • alla rimozione degli ostacoli di tipo abitativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo di vivere la propria condizione di separato o divorziato con dignità;
  • a fornire aiuti ai coniugi e agli ex coniugi in difficoltà che non ricevono con regolarità gli assegni destinati al proprio mantenimento e al mantenimento dei figli;
  • a facilitare l’accesso al credito per soddisfare i bisogni primari dei soggetti separati o divorziati in difficoltà;
  • a facilitare l’accesso al credito con l’intento di rendere possibile la locazione di immobili a favore dei soggetti separati o divorziati in difficoltà.

Art. 4
(Comitato di solidarietà)

  • Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di solidarietà per i coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di indigenza.

Art. 5
(L’accesso al Fondo e sospensione dei termini)
I coniugi separati o divorziati che si trovano in condizioni di difficoltà economica secondo quanto sarà successivamente stabilito dal regolamento di cui all’articolo 6 potranno ottenere:

  • finanziamenti a tasso zero destinati al sostenimento di spese sanitarie, al pagamento di canoni di affitto e in generale per sostenere ogni altro onere necessario al soddisfacimento dei bisogni primari del richiedente secondo le indicazioni e le condizioni stabilite con il successivo regolamento;
  • anticipazioni sugli assegni di mantenimento e alimentari destinati ai propri bisogni e dei propri familiari nella misura stabilita con Provvedimento dell’Autorità giudiziaria, qualora il coniuge o l’ex coniuge, obbligato al pagamento di tali somme, non provveda all’adempimento, totale o parziale, nei termini e nella misura stabiliti con provvedimento dell’Autorità giudiziaria. In tal caso il Fondo potrà rivalersi con azione di regresso nei confronti di ogni soggetto obbligato al pagamento degli assegni;
  • la proroga dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall’accoglimento della domanda di accesso al fondo, per il pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione principale, delle relative spese condominiali ordinarie e straordinarie, dei servizi relativi alla somministrazione dell’energia elettrica e del gas e delle altre utenze domestiche, dei ratei e dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La proroga non può essere concessa per una durata superiore ad un anno;
  • la sospensione, per la medesima durata di cui alla lett. c) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Art. 6
(Regolamento di attuazione)

  • Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, verranno adottate tali misure:

hanno diritto ad accedere al Fondo quanti possono certificare il proprio stato di difficoltà economica e patrimoniale quale conseguenza diretta della separazione e/o divorzio nonché possono provare lo stato di morosità, protratta per oltre due mensilità, da parte del soggetto obbligato in sede giudiziaria al versamento del contributo a titolo di mantenimento alimentare in favore del coniuge e/o dei figli anche se maggiorenni, titolari di un assegno di mantenimento o alimentare autonomi;
il Fondo dovrà accogliere o rigettare la domanda di accesso entro giorni quindici dalla presentazione della domanda completa della documentazione necessaria.
Potranno accedere al Fondo i coniugi che dimostrano di avere dichiarato nel periodo di imposta precedente un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000,00 euro. Al fine della verifica dell’osservanza del limite di reddito lordo predetto si deve tenere conto degli eventuali altri redditi soggetti a forme di tassazione sostitutiva alla fonte a titolo di imposta o esenti. In ogni caso l’accesso al Fondo è consentito a condizione che l’assegno di mantenimento o alimentare – così come stabilito in via giudiziaria – in favore del coniuge economicamente più debole o dei figli rappresenti almeno il 70% del reddito annuo lordo.
La domanda di accesso al Fondo dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’effettività della separazione sotto la propria responsabilità penale, civile e fiscale.
Il Fondo potrà esercitare periodici controlli sulla effettività della separazione dei coniugi, i quali in caso di riconciliazione dovranno immediatamente darne comunicazione al Fondo stesso.

 

 

 

Art. 16
Detrazione per canoni di locazione
All’art. 16 del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, dopo il comma 1 – sexies sono aggiunti i seguenti commi:
“1 – septies. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, diverse dalla casa familiare di cui all’art. 155 – ter del codice civile, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. Euro 500,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00 lordi;
  2. Euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 30.000,00 lordi.

1 – Octies. La detrazione di cui al comma precedente che si aggiunge a quella di cui al comma 1, decorre dalla data in cui ha effetto il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare sarà condotta in locazione ed adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione dimora abitualmente.”
Nota
L’emendamento modifica l’art. 16 del D.P.R. n. 917/1986 che già oggi consente, per alcune specifiche fattispecie, la detrazione dall’Irpef delle somme pagate con riferimento ai canoni di locazione relativi all’abitazione principale. In particolare la nuova detrazione si aggiunge a quella già prevista dal comma 1 senza sostituirla.
Il diritto a fruire della detrazione “aggiuntiva” deve essere riconosciuto ai soggetti che hanno dovuto trasferire la residenza in conseguenza dell’assegnazione della casa coniugale all’altro coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.
L’ammontare della detrazione è commisurato al reddito della persona fisica ed ha la finalità di attribuire un beneficio economico ai soggetti che subiscono una rilevante diminuzione della propria capacità contributiva in conseguenza dei rilevanti oneri da sostenere a seguito della separazione, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 10
Oneri deducibili
All’art. 10 del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, comma 1, lett. c) le parole “ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli” sono soppresse.

Art. 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
All’art. 50 del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, comma 1, lett. i) dopo le parole “tra gli oneri deducibili ed esclusi” sono aggiunte le seguenti parole “quelli destinati al mantenimento dei figli e”
Nota
Le disposizioni attualmente in vigore prevedono la deducibilità (in diminuzione del reddito da sottoporre a tassazione) degli “assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Con una disposizione “simmetrica” la legge prevede che il coniuge beneficiario dell’assegno debba versare l’Irpef relativamente alla somma così ottenuta costituendo la stessa reddito assimilato al lavoro dipendente.
Non v’è dubbio che l’obbligo del mantenimento dei figli posto a carico del coniuge separato, tramite il pagamento di un ulteriore assegno, incida in maniera rilevante limitando sensibilmente la capacità di spesa del coniuge separato. Le norme attualmente in vigore non consentono, come già evidenziato, la deducibilità di questo ulteriore assegno.
La legge deve essere però adeguata in conseguenza delle gravi difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati. L’Irpef è un’imposta personale e, per tale ragione, non si può disconoscere un problema che ha assunto rilevanza sociale riguardando la maggior parte delle separazioni e divorzi in Italia. L’imposta deve essere quindi “adeguata” e “personalizzata” riconoscendo espressamente in deduzione anche gli assegni corrisposti al coniuge e destinati al mantenimento dei figli. La disposizione modificata avrebbe, tra l’altro, il vantaggio di rendere più “equa” la tassazione e corrispondente alla reale capacità contributiva del soggetto obbligato al pagamento dell’assegno.
In questo caso, però, in considerazione della finalità sociale dell’assegno, destinato esclusivamente al mantenimento dei figli, viene modificato anche l’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 prevedendo che l’importo ricevuto per il sostenimento delle spese dei figli non costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente.

Art. 10
Oneri deducibili
All’art. 10 del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera l – quater) è aggiunta la seguente lettera
“l – quinquies). Le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo di garanzia istituito dalla legge … per i coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di indigenza
Nota
La disposizione ha la finalità di reperire risorse finanziarie destinate al fondo di garanzia istituito dalla legge per i coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di indigenza. Per tale ragione viene aggiunto un nuovo onere deducibile il cui importo versato viene considerato in diminuzione del reddito imponibile del soggetto che effettua il versamento, con la conseguente riduzione degli oneri fiscali sgravanti sui redditi del soggetto che effettua l’erogazione.

Art. 1
Esenzione dall’imposta municipale propria sulla prima casa
“1. A decorrere dall’anno 2014, è esente dall’imposta municipale propria sugli immobili (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L’esenzione di cui al comma precedente spetta sia al coniuge assegnatario dell’immobile a titolo di uso in godimento della casa coniugale, sia al coniuge non assegnatario limitatamente all’immobile adibito ad abitazione principale. L’esenzione spetta altresì per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’esenzione non si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
4. L’esenzione si applica a decorrere dalla data in cui ha effetto il Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a condizione che il contribuente vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.”
Nota
La modifica normativa esenta dall’IMU l’immobile utilizzato quale abitazione principale dal coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La medesima esenzione compete, contestualmente, al coniuge non assegnatario per l’eventuale immobile posseduto ed adibito ad abitazione principale.
L’esenzione compete per le pertinenze, sia pure in numero limitato ed è esclusa per gli immobili di lusso (cat. A1, A8 e A9).
La decorrenza dipende sia dalla data in cui ha effetto il provvedimento del giudice, ma anche dalla circostanza che il coniuge separato/divorziato utilizzi effettivamente l’immobile come abitazione principale (dimorandovi) e risiedendovi anagraficamente.

Art. 2
Imposta sostitutiva sugli assegni periodici
“1. Gli assegni periodici indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’applicazione dell’aliquota del 27%.
2. La tassazione sostitutiva di cui al comma 1 si applica a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avventa la percezione e laddove gli assegni periodici percepiti nell’anno non abbiano superato l’importo di 20.000,00 euro lordi.
3. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione annuale.
4. Per la liquidazione, l’accertamento,la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Nota
La norma prevede l’applicazione di un sistema di tassazione sostitutivo (non progressivo) con l’applicazione di un’unica aliquota sui redditi costituiti dall’assegno corrisposto in favore del coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il sistema di “tassazione attenuato” ha la finalità di attribuire al coniuge separato/divorziato una maggiore disponibilità economica da impiegare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia anche dopo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Qualora il sistema di tassazione sostitutiva si rivelasse più oneroso della tassazione ordinaria, circostanza che si verifica laddove i redditi da sottoporre a tassazione fossero di importo particolarmente basso, il contribuente può continuare ad avvalersi del sistema di tassazione progressivo.

A breve conferenza stampa dell’avv. Gian Ettore Gassani e del dott. Nicola Forte

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