TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori
Dott. Antonio Valitutti Presidente
Dott. Maria Assunta Niccoli Giudice
Dott. Antonio Scarpa Giudice relatore
visto il reclamo proposto da M. M. ex art. 2674 bis c.c. nei confronti dell’Agenzia del
Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – di Salerno avverso la nota di trascrizione con
riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n. 19668 del registro generale, relativa all’accordo
raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione consensuale (omologata dal
tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da parte del padre L. M. alla
figlia M. di immobile gravato di usufrutto a favore dell’ex coniuge K. B., madre dell’attuale
reclamante;
sentite le parti in camera di consiglio;
considerato come, in tema di pubblicità dei registri immobiliari e di responsabilità dei
conservatori, l’art. 2674 bis c.c. non si limita a conferire al conservatore un sindacato e un
controllo meramente formale ed estrinseco dei titoli che gli vengono sottoposti, cosa già
prevista dall’art. 2674 c.c., ma gli attribuisce un vero e proprio potere-dovere di sindacare
l’intrinseca trascrivibilità di un atto, non potendo, peraltro, i dubbi che danno luogo alla
trascrizione con riserva, riguardare vizi di validità del titolo;
rilevato come il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l’iscrizione
con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, a norma dell’art. 2674 bis c.c. e
113 ter disp. att. stesso codice, abbia natura “lato sensu” cautelare, a contraddittorio non
pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente
sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità
o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria,
l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della
gravità e fondatezza dei dubbi in questione, rimanendo comunque la definitiva pronuncia
sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale
giudizio contenzioso ( Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2005, n. 6675; Cassazione civile,
sez. II, 23 agosto 1997, n. 7940; Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 1992, n. 1405);
premesso come – avendosi qui riguardo alla trascrivibilità di una donazione di immobile dal
padre alla figlia, operata nel verbale di una separazione consensuale – l’accordo di
separazione ha, in realtà, un contenuto essenziale – ovvero il consenso reciproco a vivere
separati – ma anche un contenuto eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed
opportune, in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della
situazione familiare (affidamento dei figli; assegni di mantenimento; statuizioni economiche
connesse); sicché rientra in tale contenuto eventuale ogni statuizione finalizzata a regolare
l’assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese
quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, la cui nuova sistemazione sia
ritenuta dai coniugi stessi necessaria in relazione all’accordo di separazione e che il tribunale
– con l’omologazione – non abbia considerato in contrasto con interessi familiari prevalenti
rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi;
evidenziato come peraltro gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti
attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro o dei figli e
concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di
uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”,
e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione
dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, il quale, sfuggendo – in
quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione ” vero e proprio,
e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo
corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria (arg. da Cassazione civile, sez. I, 23
marzo 2004, n. 5741);
ricordata l’opinione secondo cui l’accordo di separazione con cui venga pattuito il
trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere “una tantum” al suo mantenimento,
dovrebbe configurarsi, piuttosto, o come un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. a
titolo di liberalità, ovvero come donazione indiretta a favore della prole, pertanto non
soggetto alla forma prevista dall’art. 782 c.c. (si veda anche Cassazione civile, sez. II, 21
dicembre 1987, n. 9500);
considerato tuttavia come la clausola dell’accordo di separazione che attribuisca ad un figlio
la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine evidentemente di assicurarne il
mantenimento, in quanto inserita nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice
e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva,
dalla normativa speciale dell’art. 126 c.p.c.), assume comunque forma di atto pubblico ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali
immobiliari, costituisce perciò, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la
trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 1997, n.
4306; contra, invece, Cassazione civile, sez. I, 8 marzo 1995, n. 2700);
p.q.m.
Il Tribunale
pronunciando sul reclamo proposto da M. M. ex art. 2674 bis c.c. nei confronti
dell’Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – di Salerno avverso la nota di
trascrizione con riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n. 19668 del registro generale,
accoglie il reclamo ed ordina all’Agenzia del Territorio di Salerno di procedere alla
trascrizione dell’accordo raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione
consensuale (omologata dal tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da
parte di L. M. in favore di M. M. di appezzamento di terreno con entrostante fabbricato
rurale, immobile a lui pervenuto per atto del 19 gennaio 1990 e meglio descritto nel verbale
di separazione.
Salerno, 4 luglio 2006
Il Presidente
Dott. Antonio Valitutti
Il Giudice relatore
Dott. Antonio Scarpa…