TRIBUNALE DI SALERNO  
I SEZIONE CIVILE  
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori  
Dott. Antonio Valitutti Presidente  
Dott. Maria Assunta Niccoli  Giudice  
Dott. Antonio Scarpa  Giudice relatore  
visto il reclamo proposto da M. M. ex art. 2674 bis  c.c. nei confronti dell’Agenzia del  
Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – di Salerno avverso la nota di trascrizione con  
riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n. 19668 del registro generale, relativa all’accordo  
raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione consensuale (omologata dal  
tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da parte del padre L. M. alla  
figlia M. di immobile gravato di usufrutto a favore dell’ex coniuge K. B., madre dell’attuale  
reclamante;  
sentite le parti in camera di consiglio;  
considerato come, in tema di pubblicità dei registri immobiliari e di responsabilità dei  
conservatori, l’art. 2674 bis c.c. non si limita a conferire al conservatore un sindacato e un  
controllo meramente formale ed estrinseco dei titoli che gli vengono sottoposti, cosa già  
prevista dall’art. 2674 c.c., ma gli attribuisce un vero e proprio potere-dovere di sindacare  
l’intrinseca trascrivibilità di un atto, non potendo, peraltro, i dubbi che danno luogo alla  
trascrizione con riserva, riguardare vizi di validità del titolo;  
rilevato come il procedimento sul reclamo proposto  avverso la trascrizione o l’iscrizione  
con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, a norma dell’art. 2674 bis c.c. e  
113 ter disp. att. stesso codice, abbia natura “lato sensu” cautelare, a  contraddittorio non  
pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente  
sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità  
o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria,  
l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della  
gravità e fondatezza dei dubbi in questione, rimanendo comunque la definitiva pronuncia  
sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale  
giudizio contenzioso ( Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2005, n. 6675; Cassazione civile,  
sez. II, 23 agosto 1997, n. 7940; Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 1992, n. 1405);  
premesso come – avendosi qui riguardo alla trascrivibilità di una donazione di immobile dal  
padre alla figlia, operata nel verbale di una separazione consensuale – l’accordo di  
separazione ha, in realtà, un contenuto essenziale – ovvero il consenso reciproco a vivere  
separati – ma anche un contenuto eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed  
opportune, in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della  
situazione familiare (affidamento dei figli; assegni di mantenimento; statuizioni economiche  
connesse); sicché rientra in tale contenuto eventuale ogni statuizione finalizzata a regolare  
l’assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese  
quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, la cui nuova sistemazione sia  
ritenuta dai coniugi stessi necessaria in relazione all’accordo di separazione e che il tribunale  
– con l’omologazione – non abbia considerato in contrasto con interessi familiari prevalenti  
rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi;  
evidenziato come peraltro gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti  
attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro o dei figli e  
concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di  
uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”,  
e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione  
dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, il quale, sfuggendo – in  
quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione ” vero e proprio,  
e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo  
corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria (arg. da Cassazione civile, sez. I, 23  
marzo 2004, n. 5741);  
ricordata l’opinione secondo cui l’accordo di separazione con cui venga pattuito il  
trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere “una tantum” al suo mantenimento,  
dovrebbe configurarsi, piuttosto, o come un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. a  
titolo di liberalità, ovvero come donazione indiretta a favore della prole, pertanto non  
soggetto alla forma prevista dall’art. 782 c.c. (si veda anche Cassazione civile, sez. II, 21  
dicembre 1987, n. 9500);  
considerato tuttavia come la clausola dell’accordo di separazione che attribuisca ad un figlio  
la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine evidentemente di assicurarne il  
mantenimento, in quanto inserita nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice  
e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva,  
dalla normativa speciale dell’art. 126 c.p.c.), assume comunque forma di atto pubblico ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali  
immobiliari, costituisce perciò, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la  
trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 1997, n.  
4306; contra, invece, Cassazione civile, sez. I, 8 marzo 1995, n. 2700);  
p.q.m.  
Il Tribunale  
pronunciando sul reclamo proposto da M. M. ex art. 2674 bis c.c. nei confronti  
dell’Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – di Salerno avverso la nota di  
trascrizione con riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n. 19668 del registro generale,  
accoglie il reclamo ed ordina all’Agenzia del Territorio di Salerno di procedere alla  
trascrizione dell’accordo raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione  
consensuale (omologata dal tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da  
parte di L. M. in favore di M. M. di appezzamento di terreno con entrostante fabbricato  
rurale, immobile a lui pervenuto per atto del 19 gennaio 1990 e meglio descritto nel verbale  
di separazione.  
Salerno, 4 luglio 2006  
Il Presidente  
Dott. Antonio Valitutti  
Il Giudice relatore  
Dott. Antonio Scarpa…

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