L’articolo 155 quater del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dunque è escluso che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2 ottobre scorso, ha completato il quadro sancendo che la presenza dei figli è punto di riferimento essenziale in materia, solo quando si tratti di figli di entrambi i coniugi.
La pronuncia è stata fatta in relazione al ricorso di una madre che pur non essendo il genitore affidatario chiedeva l’ assegnazione della casa coniugale in quanto convivente con prole di minore età, nata, però, da altra unione, successiva alla separazione.
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