Il marito ubriaco che picchia la moglie non merita attenuanti


La Cassazione ribadisce che «l’abuso di alcol» non può mai essere un alibi. Tuttavia precisa che se l’alcolismo ha provocato «invalidità e disagi psichici permanenti», solo in questo caso è possibile valutare un’ipotesi di «non punibilità». La distinzione tra chi si ubriaca per scelta e diventa violento e chi invece ha avuto la vita rovinata dall’alcol viene dalla Cassazione che, con la sentenza 24637, respinge il ricorso di un marito violento di Aversa, in provincia di Caserta, secondo il quale è vero che aveva picchiato la moglie ma solo perché era ubriaco. Quando invece non abusava dell’alcol, ha sostenuto nel ricorso contro la condanna a 1 anno e mezzo di carcere per maltrattamenti e lesioni, il suo comportamento era irreprensibile. Un’argomentazione che, secondo la Corte, non può valere come giustificazione che escluda la punibilità. Anzi, per la Cassazione «il soggetto abitualmente ubriaco che diventa violento» proprio «in seguito all’abuso di alcol» e che invece «ha un comportamento corretto una volta cessato l’effetto», deve essere punito come chiunque altro, senza nessuna attenuante. Perciò i giudici hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che condannava il marito violento, sebbene per «colpa» dell’alcol, senza tenere in nessun conto le sue giustificazioni.
Diverso è il caso di chi, precisa la Cassazione, a causa dell’alcolismo cronico si trova in una situazione di «invalidità e disagio psichico più o meno grave». In tali circostanze, spiegano in sostanza i magistrati, si tratta di stati soggettivi che «permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’ingestione di alcolici o stupefacenti». Insomma, chi sceglie di bere nonostante tutto, non può lamentarsi per la condanna.


IL SECOLO XIX

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