Il ddl è uscito dal Consiglio dei Ministri e contiene molte novità sulla conciliazione tra famiglia e lavoro. Attuazione alla direttiva europea in imminente scadenza 2006/54/CE sul tema delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego.


Le novità riguardano la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, i congedi di maternità e paternità, i diritti delle lavoratrici nei periodi di gravidanza e di rientro al lavoro e l’ingresso delle politiche per la famiglia nel Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità nel lavoro.
A tutela della genitorialità il decreto introduce un importante principio voluto dal Ministro delle politiche per la famiglia: è considerato discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità anche adottive. Il Ministro Rosy Bindi, è contitolare del provvedimento assieme al Ministro del Lavoro, Cesare Damiano e al Ministro per i Diritti e le Pari opportunità Barbara Pollastrini.


Progetti di conciliazione lavoro famiglia
L’articolo 9 della legge 53 del 2000, quello sui progetti di conciliazione tra lavoro e famiglia finanziabili dallo Stato, è stato riformulato. Le novità principali riguardano l’allargamento della platea di beneficiari anche in funzione delle esigenze dell’utenza verificate in questa legislatura. Sono state ampliate le azioni previste e potranno quindi essere finanziati anche interventi e servizi innovativi relativi ad esigenze di conciliazione che non potrebbero essere soddisfatte da azioni legate alla sola riorganizzazione del lavoro o alla flessibilità di orario o alla formazione. Per favorire l’integrazione tra strumenti di conciliazione e servizi territoriali le norme introdotte incoraggiano la formazione di reti territoriali e l’accesso al finanziamento da parte di soggetti compositi.


Rientro al lavoro dei genitori
Al lavoratore che torna al lavoro dopo il congedo di maternità o di paternità è riconosciuto il diritto di beneficiare di tutti gli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che gli sarebbero spettati durante l’assenza. In questo modo dalla fruizione del congedo non potrà più derivare al lavoratore alcun pregiudizio in termini economici o di carriera.


Congedo parentale
Il congedo parentale può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, al massimo per la metà dell’orario giornaliero. In questo caso non si può sommare il congedo ad altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi.


Licenziamento in caso di adozione o affido
Con le nuove norme viene rafforzato il divieto di licenziamento in caso di adozioni ed affidamento. Nei casi di affidamento e adozione nazionale, è confermato il divieto di licenziamento per il periodo di un anno dall’ingresso del minore in famiglia, ma senza subordinarlo più alla fruizione del congedo di maternità e di paternità. Nel caso di adozione internazionale, prima disciplinata allo stesso modo dell’adozione nazionale, il divieto di licenziamento scatta ora dal momento della comunicazione della proposta di incontro tra la famiglia ed il minore, evitando in questo modo che il datore di lavoro possa avviare il licenziamento quando il lavoratore si reca all’estero per incontrare il minore. Il divieto può protrarsi per un periodo massimo di 21 mesi e comunque non oltre un anno dall’ingresso del minore in famiglia, garantendo un perfetto parallelismo con la disciplina relativa ai genitori naturali.


Corsi e concorsi
Le lavoratrici in congedo di maternità potranno partecipare a concorsi pubblici, corsi e procedure selettive interne di ogni tipo, salva la necessità di presentare idonea certificazione medica. Il regime di astensione obbligatoria potrebbe infatti divenire un fattore discriminante per l’ingresso delle lavoratrici nella PA e per le progressioni di carriera.
I datori di lavoro pubblici e privati sono ora obbligati ad assicurare alle donne in astensione obbligatoria il diritto alla frequenza dei corsi e delle procedure selettive interne, prevedendo una seconda sessione di tali corsi e procedure al fine di evitare che dall’astensione obbligatoria consegua un pregiudizio per la progressione di carriera.


Comitato nazionale per l’attuazione della parità nel lavoro
Un rappresentante delegato dal Ministro della famiglia e due componenti del Dipartimento delle politiche per la famiglia entrano a far parte del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. In questo modo il Ministro ed il Dipartimento potranno monitorare e contribuire alle attività del Comitato esprimendo anche il punto di vista delle politiche per la famiglia. In questo modo si riconosce il ruolo fondamentale delle politiche per la famiglia che si affianca a quello dei diritti e delle pari opportunità.


tratto da VITA

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