I medici che non informano dei rischi delle terapie in gravidanza sono obbligati a risarcire i danni (Cassazione 10741/2009)


Il diritto a nascere sano appartiene alla vita di ogni essere umano già nel momento in cui inizia il concepimento nel ventre materno: di conseguenza, i bambini nati con malformazioni provocate da farmaci somministrati durante la gravidanza, una volta maggiorenni, così come i genitori, hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni al medico.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Napoli.
Una signora napoletana che aveva difficoltà a rimanere incinta si era sottoposta venti anni fa ad una terapia farmacologia per stimolare l’ovulazione. Dalla gravidanza era nato un bambino con gravi malformazioni. Studi scientifici avevano dimostrato che la somministrazione dei farmaci utilizzati potevano portare a malformazioni del feto, anche se in casi limitati. I genitori del piccolo avevano denunciato i medici per non essere stati messi al corrente dei rischi della terapia somministrata. Il Tribunale in primo grado e la Corte di Appello di Napoli in secondo grado avevano riconosciuto ai genitori e al figlio, ormai maggiorenne, più di 500 milioni delle vecchie lire per violazione dell’obbligo al consenso informato e per i danni conseguenti causati al nascituro. Contro la sentenza di appello i medici avevano proposto ricorso in Cassazione contestando ogni responsabilità in ordine al verificarsi dell’evento dannoso.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha sottolineato:
– il nascituro, sul piano personale, quale concepito, ha il suo “diritto a nascere sano”; i medici, pertanto, hanno l’obbligo di risarcirlo per mancata osservanza sia del dovere di una corretta informazione riguardo alla terapia prescritta alla madre (ai fini del consenso informato) sia del dovere di somministrare farmaci non dannosi per il nascituro. Il ragazzo non avrebbe invece avuto diritto al risarcimento se il consenso informato fosse necessario solo ai fini dell’interruzione di gravidanza ( e non nella semplice prescrizione dei farmaci), in quanto non è configurabile un diritto a non nascere se non sano;
– il Codice Civile, contrariamente alle sue origini storiche sulla scia delle codificazioni europee ottocentesche che videro nel Code Napoleon la più evidente manifestazione, non rappresenta oggi più l’unica fonte di riferimento per l’interprete in un ordinamento caratterizzato da più fonti, tra cui una posizione preminente spetta alla Costituzione repubblicana del 1948;
– “il diritto alla vita”, quale spettante ad “ogni individuo”, è esplicitamente previsto non solo dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 (approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10-11-1948) ma anche dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7-12-2000 (poi inglobata nella Costituzione europea), alla quale il recente Trattato di Lisbona (con il quale in data 13-12-2007 i capi dei governi europei hanno deciso di dotare l’Unione europea di nuovo assetto istituzionale) ha riconosciuto l’efficacia, negli ordinamenti degli Stati – membri, propria dei Trattati dell’Unione europea; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/1997 attribuisce al concepito il diritto alla vita, dando atto che il principio della tutela della vita umana è stato oggetto anche di un riconoscimento nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo (approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York e nel cui preambolo è previsto che “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”).
La sentenza, che ha confermato un consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, si pone in linea con i principi costituzionali, ribaditi a livello internazionale, affermando in sostanza un diritto, quello appunto a “nascere sani”, che comincia prima della nascita della persona.


CITTADINO LEX

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