Non sarà più il giudice del luogo dove i coniugi avevano l’ultima residenza comune a decidere sul loro divorzio.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 169 depositata il 23 maggio 2008, ha dichiarato illegittimo, perché viola il principio di uguaglianza, questo criterio di competenza territoriale, introdotto nella legge sul divorzio (la 898/70) dalla legge 80/05.
Per la Consulta il criterio è «manifestamente irragionevole» perché, quando si arriva alla domanda di divorzio, «nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata». Di conseguenza, «non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale» del luogo dell’ultima residenza comune.
Una situazione che si è presentata proprio nella causa da cui è partita l’ordinanza diretta alla Corte costituzionale: l’ultima residenza comune della coppia era fissata a Napoli ma, al momento di presentare la domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, il coniuge ricorrente risiedeva in provincia di Rimini e il resistente nei dintorni di Pisa. Benché la legge 898/70 (all’articolo 4, comma 1) imponesse di presentare la domanda di divorzio a Napoli, il ricorrente l’aveva trasmessa al tribunale di Pisa; che, in un primo tempo, aveva rilevato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, ma poi, di fronte all’insistenza dei coniugi che hanno eccepito l’incostituzionalità della norma, ha rimesso la questione all’esame della Consulta.
La Corte costituzionale ha fatto saltare il criterio «dell’ultima residenza comune», anteposto nel 2005 agli altri criteri già fissati in precedenza. Si tratta di criteri, ha precisato la Corte, «inderogabili e successivi»: vale a dire che il ricorrente non può utilizzarne uno a meno che quello precedente non ricorra. E, per superare il criterio “dell’ultima residenza”, non era sufficiente che fosse venuta meno, ma occorreva che non fosse mai esistita.
Con la scomparsa del criterio “dell’ultima residenza comune”, la competenza territoriale delle cause di divorzio torna a prima del 2005. La domanda deve essere presentata al giudice del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio o, se risiede all’estero o è irreperibile, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o ancora, se anche quest’ultimo risiede all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Nulla cambia per la domanda congiunta, che si può proporre indifferentemente al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.
IL SOLE 24 ORE
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