La I Sez. Civ. della Corte di Cassazione, con sentenza 12457/07, ha sancito il principio secondo il quale il figlio che, a causa della separazione dei genitori, ha subito un trauma tale da non riuscire a continuare gli studi e cominciare un lavoro non idoneo alle proprie ispirazioni, ha diritto ad essere mantenuto anche se maggiorenne.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la stessa ha confermato una decisione dei Giudici di Merito i quali avevano riconosciuto il diritto al mantenimento di un ragazzo maggiorenne che aveva abbandonato gli studi intrapresi a causa delle difficoltà incontrate, difficoltà tutte causate dal disagio prodottogli dalla separazione dei genitori e dal forte rapporto conflittuale tra gli stessi.
Il ragazzo, infatti, era stato costretto a ricorrere al sostegno di psicoterapeuti.
Il padre del ragazzo si è rivolto alla Cassazione al fine di essere dispensato dall’obbligo di mantenimento ma i Giudici di Legittimità hanno affermato che il figlio maggiorenne deve essere equiparato a un figlio minore.
In particolare tale circostanza “impone di ravvisare la protrazione dell’obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività“.
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