La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:



il Consiglio dei Ministri nella seduta dell”8 febbraio 2007 ha esaminato e approvato, su proposta del Ministro per i diritti e pari opportunità, Barbara Pollastrini, e del Ministro delle politiche della famiglia, Rosy Bindi, un disegno di legge in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO). Il provvedimento si pone l’obiettivo di tutelare i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e disuguaglianza tra cittadini.


Nel rispetto degli art. 2 e 3 della Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite all’esistenza di vincoli matrimoniali, di parentela (in linea retta), affinità, adozione e simili. Viene inoltre escluso che la legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro.


I diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i conseguenti doveri, discendono dalla situazione di convivenza provata mediante certificazione anagrafica, fatta salva la possibilità di provare il contrario.


Alcuni diritti – quali l’assistenza in caso di malattia o ricovero dell’altro convivente, la possibilità di prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti – la possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione della convivenza – sono invece legati ad una durata minima, variamente determinata.


Chi già convive potrà, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che la sua convivenza è iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti che presuppongono una durata minima (salvo quelli previdenziali, che comunque saranno definiti in sede di riordino complessivo del sistema).


Fra i doveri, in ambito di una situazione di assistenza e solidarietà materiale e morale, è espressamente previsto l’obbligo di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.


Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali (Fonte: www.governo.it)


Ecco in sintesi le novità principali contenute nel disegno di legge del governo sulle coppie di fatto, “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” (DI.CO. – diritti dei conviventi)


CONVIVENTI. La definizione scelta dal governo per individuare i conviventi è semplice: “Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale”, si legge all’articolo 1 del testo. Queste due persone non devono essere legate però da “vincoli di matrimonio, parentela o affinità in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno”. Perché venga riconosciuta la convivenza basta che entrambi i partner la dichiarino all’anagrafe. O da soli o insieme, ma in due diversi atti “contestuali”. Se un convivente va da solo a fare la registrazione dovrà però informare il partner assente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Una norma che é già stata battezzata ‘anti-badante’, perché evita che un ignaro vecchietto diventi a sua insaputa il ‘compagno’ della propria governante.


NESSUNA CONDANNA – Due sole esclusioni impediscono il riconoscimento della convivenza: non si deve essere stati condannati per aver ucciso o per aver tentato di uccidere il coniuge o il partner della propria attuale ‘meta”. E non ci deve essere alcun legame contrattuale o lavorativo che obblighi a vivere insieme.


CARCERE PER CHI ‘BARA’ – Chi dichiara il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni di carcere e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. In più la falsa dichiarazione di convivenza comporta la nullità di tutti gli atti.


UNITI ANCHE NELLA MALATTIA – Toccherà alle strutture ospedaliere stabilire le regole per le visite del convivente al partner malato. Un ‘compagno’, previa designazione scritta e autografata, potrà anche decidere in materia di salute nel caso in cui la propria ‘meta” sia incapace di intendere e di volere. In caso di morte potrà stabilire come celebrare il funerale e se donare o meno gli organi. Nel caso in cui sia impossibile scrivere l’autorizzazione basterà una comunicazione a voce ma in presenza di tre testimoni. ù


CASA E AFFITTO – I conviventi entreranno nelle graduatorie per l’assegnazione di case popolari. E, in caso di morte, si potrà subentrare nell’affitto, se però si è vissuto insieme per almeno 3 anni o vi siano figli in comune. Ma questa norma potrà essere applicata anche nei casi di ‘separazione’.


LAVORO, PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PENSIONE – Anche i conviventi potranno chiedere il trasferimento nel comune di residenza del proprio partner ma perché questo possa avvenire devono esserci alle spalle almeno tre anni di vita in comune. Le modalità comunque sono rinviate alla legge e ai contratti collettivi in materia. Se i due partner lavorano nella stessa impresa e la titolarità di questa è di uno dei due, l’altro potrà chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili “in proporzione dell’apporto fornito”. Sulle pensioni, uno dei nodi del provvedimento, si è preferito invece soprassedere rinviando tutto alla riforma della previdenza. Scompare il limite dei 6 anni di convivenza inseriti in una prima bozza del disegno di legge.


EREDITA’ – Anche il convivente ha diritto all’eredità. In questo caso l’aliquota sarà del 5% se il valore netto complessivo dei beni supera i 100.000 euro. Si avrà diritto alla ‘legittima’ solo se si sarà vissuto insieme almeno 9 anni. Si potrà avere un terzo dell’eredità in presenza di un solo figlio; la quota scende a un quarto se la prole è più numerosa. Se si concorre all’eredità insieme a fratelli e sorelle, al convivente spetterà la metà dei beni. Nel caso in cui non ci siano né figli né cognati la quota salirà a 2/3 e si diventerà eredi universali in assenza di parenti entro il terzo grado.


ALIMENTI – Come i coniugi, anche ai conviventi ‘bisognosi’, si dovranno versare gli alimenti. Ma a due condizioni: che la convivenza sia stata di almeno 3 anni e che questa assistenza non duri più di quanto si sia vissuto insieme.


EFFETTI RETROATTIVI – La legge avrà effetti retroattivi. I conviventi avranno nove mesi per mettersi in regola.  (Fonte: ANSA)

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