Accordo raggiunto in Commissione Giustizia al Senato sul testo del ddl che regola le coppie di fatto. Il 4 dicembre, infatti, è stato deciso di adottare come testo base quello del relatore al provvedimento, Cesare Salvi. Il testo che regola i Cus Contratti di unione solidale, prevede la stipula dell’accordo davanti al giudice di pace o notaio; la trascrizione in apposito registro; diritti e doveri dei contraenti; agevolazioni in materia di lavoro; decisioni in caso di malattia o morte; diritto alla successione di locazione; diritto, a seconda dei casi, di un quarto, metà o tutta l’eredità. Per quel che riguarda invece la pensione di reversibilità, il testo stabilisce che le norme in materia dovranno essere definita in sede di riordino della normativa previdenziale. (05 dicembre 2007) 


 Ddl Senato 18 – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili


                                                              Articolo 1
                                                 (Contratto di unione solidale)


1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:
Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis. Contratto di unione solidale. L’unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune.
Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:
1) da persona minore d’età;
2) da persona interdetta per infermità di mente;
3) da persona non libera di stato;
4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All’unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall’articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.
455-ter. Stipulazione del contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l’atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all’ufficio del giudice di pace competente per territorio per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 455-quater.
La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L’atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
455-quater. Registro dei contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l’ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.
445-quinquies. Unione solidale del cittadino all’estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
455-sexies. Unione solidale dello straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all’articolo 116, commi primo e terzo.
455-septies. Diritti e doveri dei contraenti. Coloro che hanno contratto un’unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa, le parti dell’unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all’alloggio.
455-octies. Regime patrimoniale. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistatati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l’acquisto sia compiuto da una sola delle parti.
455-nonies. Assistenza. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.
455-decies. Agevolazioni e tutele in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
455-undecies. Malattia e decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall’altra parte di un’unione solidale.
In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall’altra parte dell’unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.
455-duodecies. Diritto di successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell’unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell’articolo 1614.
455-terdecies. Risoluzione del contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell’atto di decesso.
E’ fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest’ultimo.
455-quaterdecies. Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:
1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all’altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.
Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.
I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.


                                                               Articolo 2
                                                          (Diritti successori)


1. L’articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
565. Categorie di successibili. Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:
Capo II-bis -Della successione della parte di unione solidale
585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell’eredità.
583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all’articolo 572, ha diritto a metà dell’eredità.
583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l’eredità.


                                                               Articolo 3
                         (Modifiche all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)


                                                               Articolo 4
                                                    (Disciplina previdenziale)


1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell’unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell’unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto.


 

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