Il co. 6 della L.296/06 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto, in caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la detrazione per figlio a carico spetterà  al 100%, dal 1 gennaio 2007, in mancanza di accordo,  al coniuge affidatario.


Questa norma pone in serio rischio la detrazione per i figli a carico del coniuge non affidatario. Tale disposizione vale anche qualora il genitore versi l’assegno di mantenimento all’altro genitore affidatario per il mantenimento dei figli. Pertanto, nonostante versi mensilmente somme per mantenere i figli, il coniuge non affidatario non potrà beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per i familiari a carico. Vi è in pratica una presunzione in favore del coniuge che ha conseguito l’affidamento dei figli, capovolgendo quanto previsto in precedenza. Per la detrazione al 50% per entrambi i coniugi occorre un accordo scritto preventivo.


Come si dice in questi casi “oltre al danno, la beffa”. Pensiamo ad ipotesi di separazione conflittuale, in cui i coniugi non riescono ad accordarsi neanche sulla ripartizione dei mobili del bagno. Di sicuro un accordo sul punto sarà di difficile attuazione. Si è dato il coltello dalla parte del manico al genitore affidatario. E’ chiaro che quest’ultimo avrà tutto l’interesse di veder aumentare il proprio reddito. Perchè dovrebbe favorire l’ex convivente?


Non cambia nulla, invece, nel caso di affidamento condiviso o congiunto. In tal caso permane la vecchia normativa, ove la ripartizione è alla pari salvo accordo contrario.


LA REDAZIONE

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