La nascita di un figlio da un altro compagno e la convivenza con quest’ultimo, non escludono, se la fase di divorzio è ancora aperta, il diritto della ex moglie ad ottenere l’assegno di mantenimento.
Il caso
La Cassazione, con la sentenza n. 1096, ha bocciato la richiesta di un medico che non voleva versare 500 euro mensili alla ex moglie (sposata per 30 mesi e senza figli), fuggita dopo la separazione con un altro partner dal quale aveva avuto una figlia proprio nei giorni in cui il marito presentava la domanda di divorzio. La bambina era nata una settimana dopo il deposito dell’istanza divorzile e l’ex marito, all’oscuro di tutto, non aveva potuto allegare il fatto che la donna avesse una nuova famiglia per evitare di versarle l’assegno di mantenimento. I giudici con l’ermellino hanno chiarito che la circostanza non può essere considerata e non può neppure essere oggetto per una revisione delle condizioni di divorzio in quanto solo gli elementi successivi al divorzio (come una nuova rendita) possono essere presi in considerazione come fatti nuovi. Inutilmente il marito ha provato a spiegare di non aver potuto indagare nei fatti privati della ex moglie. La Corte Suprema ribadisce che in sede di revisione possono prendersi in considerazione solo le circostanze sopravvenute e nel caso di specie non possono considerarsi tali né la relazione extraconiugale né la nascita di una figlia dal nuovo compagno in quanto fatti precedenti la pronuncia di divorzio.
LA STAMPA
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