La Cassazione I Sez. Civile n. 20256/06 ha affermato che la circostanza che la ex moglie si dedichi alla prostituzione dopo la separazione non giustifica l’addebito verso la donna.
Con tale decisione l’ex coniuge si è visto respingere la sua richiesta, motivata sul presupposto che anche durante questa fase patologica del rapporto coniugale sussiste un dovere di reciproco rispetto tra i coniugi.
La Suprema Corte ha invece ribadito, per l’ennesima volta, che una qualsivoglia condotta, anche la più estrema, è motivo di addebito soltanto se risulti accertato che ad essa sia riconducibile la crisi dell’unione matrimonilae. Quindi deve rappresentare un comportamento pregresso alla crisi della coppia, anzi la causa scatenante, e non semmai successivo e scaturente proprio dalla separazione.
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