La conflittualità tra i coniugi non deve precludere la decisione circa l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto è la regola e non l’eccezione nelle cause di separazione o divorzio (o scioglimento delle coppie di fatto).


Lo afferma la Cassazione, I Sez. Civile, sen. N. 15593, che in più sottolinea come spetti al giudice valutare, caso per caso, la singolarità del preteso conflitto individuando motivi e conseguenze di un affidamento esclusivo del figlio minore.


La legge Paniz, n.54/05 pone quale principio fondante la “bigenitorialità”, ove il “condiviso” non è più visto come residuale e l’eccezione è, invece, l’affido esclusivo. Non vi è però un’elencazione tassativa che individua le ipotesi in cui valga tale eccezione, perciò starà al giudice a doverla valutare in concreto con un provvedimento motivato, al fine di tutelare l’interesse preminente del minore. Da qui un monito affinché la conflittualità tra i coniugi non rappresenti un motivo “scorciatoia”, altrimenti la regola ritornerà eccezione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *