Ammettere una relazione adulterina può ledere l’onore della persona in ambito familiare e sociale – (Cassazione 10381/2008)


È lecito dire bugie per difendere l’amante. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato l’assoluzione di una signora di Porto Ercole che era stata condannata in primo grado per il reato di favoreggiamento per aver fornito una falsa testimonianza davanti ai Carabinieri, dichiarando di non aver mai prestato il telefono cellulare all’amante per insultare il marito dal quale si stava separando. La Corte di Appello di Firenze in secondo grado aveva invece assolto la donna ritenendo sussistente la causa di non punibilità prevista dall’art.384 del codice penale quando il fatto venga commesso perché costretti “dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”. Contro tale sentenza la Procura di Firenze ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha respinto confermando l’assoluzione in quanto “il fatto di avere un amante è circostanza che arreca un documento all’onore nella considerazione della persona in ambito familiare e sociale”, per cui una dichiarazione veritiera in sede di sommarie informazioni, contrariamente a quanto affermato dalla Procura di Firenze, avrebbe potuto nuocere all’imputata, alimentando ragioni di disistima della moglie da parte del marito, avendo questo già minacciato di far valere relazioni extraconiugali della moglie in un momento di particolare importanza, essendo in corso la causa di separazione. Pertanto, se la bugia viene detta per proteggere qualcuno è lecita e non punibile.


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