La Commissione Giustizia ha adottato nella seduta del 14 novembre 2007 il testo unificato in tema di misure contro gli atti persecutori e omofobia, che inserisce nel nostro codice penale dopo l’art. 612 c.p. e quindi nella sezione”Delitti contro la libertà morale” l’articolo 612-bis c.p.
Il reato di stalking sarà un reato contro la libertà morale e la sanzione oscillerà tra i sei mesi ed i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d’ufficio) se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p..
La norma richiede, perché sussista il reato, una serie di atti a contenuto vessatorio o minaccioso, che abbiano l’effetto di provocare un turbamento delle condizioni di vita, uno stato di soggezione, un grave disagio psichico o fisico o un giustificato timore per la sicurezza personale della vittima o le persone care”.
Per la nuova fattispecie di reato è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, fatta salva, la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
La vittima della condotta persecutoria può presentare all’autorità competente la richiesta di diffida all’autore della stessa. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, l’autotità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del Pubblico Ministero che procede, diffida formalmente l’indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. Se nonostante la diffida formale l’indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all’autorità, il reato è perseguibile d’ufficio e la pena detentiva è aumentata fino a sei anni.
Inoltre gli atti persecutori, di cui alla fattispecie in questione, divengono circostanza aggravante per i reati di violenza sessuale e di omicidio.
Dott.ssa Cesira Cruciani
AMI ROMA
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