Il d.d.L. sulle modifiche al codice civile in ordine al congnome dei coniugi e dei figli, torna all’attenzione della Commissione giustizia del Senato.
Il predetto d.d.L. stabilisce una serie di modifiche significative ed innovative.
In primis, stabilisce il diritto di entrambi i coniugi di mantenere il proprio cognome.
Stabilisce poi la possibilità per i genitori di decidere quale cognome assegnare ai figli o, anche, se assegnarli entrambi.
Nel caso in cui i genitori non trovino un accordo, al figlio verranno attribuiti entrambi i cognomi seguendo l’ ordine alfabetico.
Tali modifiche riguardano esclusivamente il primo figlio, per quanto riguarda, invece, gli eventuali figli successivi, verrà attribuito lo stesso cognome già assegnato al primogenito.
Il d.d.L. va oltre. Prevede, infatti, che il figlio al quale siano stati attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, potrà, a sua volta, trasmettere al proprio figlio solo uno a sua scelta.
Tra le altre novità, ce n’è un’altra di grande interesse e, cioè, l’eliminazione delle locuzioni “figlio legittimo” e “figlio naturale”. Tali locuzioni saranno sostituite da “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori dal matrimonio”.
Al figlio nato fuori dal matrimonio che viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, verrà attribuito il cognome scelto da entrambi.
Nel caso in cui, invece, venga riconosciuto da un solo genitore, assumerà il cognome dello stesso.
Le disposizioni in ordine al cognome, verranno applicate a tutti i primogeniti nati dopo la data dell’entrata in vigore della Legge.
Ecco il d.d.L. Senato nella sua versione integrale:


Art. 1.


1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:


“Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome”.


2. L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.


3. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 2.


1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:


“Art. 143-bis. 1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell’ordine da questi concordato.


I genitori effettuano la scelta, con dichiarazione revocabile, all’atto del matrimonio ovvero, in mancanza o in caso di revoca, all’atto della nascita del primo figlio.


In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno.


Ai figli comuni successivi al primo, anche se nato prima del matrimonio, è attribuito lo stesso cognome attribuito al primo.


Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta”.


2. Al comma 1 dell’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c’è accordo fra i genitori sul cognome da attribuire al figlio, ai sensi del primo comma dell’articolo 143-bis.1 del codice civile, ovvero, ai fini di cui al terzo comma di tale articolo, se non c’è l’accordo fra i genitori”.


Art. 3.



1. Le espressioni: “figlio legittimo” e “figlio naturale”, ovunque ricorrano nelle disposizioni legislative vigenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”.


Art. 4.



1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:


“Art. 262. – (Cognome del figlio). – Al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori, è attribuito il cognome ai sensi dell’articolo 143-bis.1.


In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.


Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con il consenso di quest’ultimo. È comunque necessario il consenso espresso del minore che abbia compiuto i quattordici anni.


Ai figli successivi al primo, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio”.


Art. 5


1. L’articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:


“Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.


In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:


1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere, e che comunque abbia sempre portato lo stesso cognome attribuito ai fratelli nati nel matrimonio che essa pretende di avere, di età maggiore della sua;


2) che il genitore che la persona pretende di avere l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;


3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;


4) che la persona sia stata riconosciuta in qualità di figlio dalla famiglia”.


Art. 6.


1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:


“Art. 299. – (Cognome dell’adottato). – L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell’adottato è composto da due cognomi ai sensi dell’articolo 143-bis.1 o dell’articolo 262, egli indica quale cognome intende conservare. Se il cognome dell’adottante è composto da due cognomi, l’adottante indica quale cognome intende assegnare all’adottando.


Se l’adozione è compiuta da coniugi, essi congiuntamente dichiarano quale dei loro cognomi intendono assegnare all’adottando. In caso di mancato accordo si attribuisce all’adottando uno solo tra i primi cognomi degli adottanti, in ordine alfabetico”.


2. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:


-“Art. 27. – 1. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.


2. L’adottato assume il cognome che i genitori hanno stabilito ai sensi del primo comma dell’articolo 143-bis.1 del codice civile e che hanno dichiarato nella domanda di adozione. In caso di disaccordo si applica il terzo comma dell’articolo 143-bis.1 del codice civile.


3. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali”.


Art. 7.


1. L’articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:


“Art. 33. – (Disposizioni sul cognome). – 1. Il figlio legittimato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell’articolo 143-bis.1 del codice civile. Tuttavia il figlio che sia maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, il primo cognome di uno dei legittimanti.


2. Uguale facoltà di scelta è riconosciuta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.


3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all’ufficiale dello stato civile dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell’atto di nascita del figlio medesimo”.


2. Il comma 1 dell’articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:


“1. È vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre vivente, di un fratello o di una sorella viventi se ne derivi l’omonimia con il congiunto, nonché un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi”.


Art. 8.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all’attribuzione del cognome ai figli si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori.


2. I cognomi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano composti da più parole si considerano quale cognome unico, per gli effetti degli articoli precedenti.

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