In caso di perdita del coniuge per incidente stradale, il risarcimento del danno è limitato solo alle spese fisse che il coniuge sosteneva in vita e non tutto lo stipendio percepito. (Cassazione 18800/09)


La Cassazione ha deciso in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un uomo che aveva perduto la moglie in un incidente stradale, riconoscendogli un danno patrimoniale ridotto rispetto alla capacità reddituale di lei. Per la Suprema Corte il danno va calcolato «con riguardo alla somma che presumibilmente la vittima apportava alla comunione familiare, poiché parte di questa somma era destinata a consumi, in senso lato, che essa realizzava, per quanto nell’ambito familiare (per esempio quello alimentare), ma solo con riferimento a quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l’attore, superstite, ha dovuto sostenere da solo». Precisano i Giudici di legittimità che «il danno patrimoniale del marito escludendo sia la parte di reddito che, per quanto conferita alla gestione familiare, veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi nell’ambito di tale comunione familiare da pare della stessa vittima, sia della cosiddetta quota sibi (la parte di reddito che la defunta avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la comunione familiare)».


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