Lo scorso 1° luglio, dopo 6 anni di rinvii, sono divenute finalmente applicabili le norme processuali previste dalla Legge 183/1984, come modificate dalla Legge 149/2001.
La legge 149/2001, la cui entrata in vigore per quanto attiene alle norme procedurali è stata paralizzata dal D.L.158 del 24.06.04, ha fissato alcuni principi cardine:
1) l’ avvocato del minore è previsto in ogni procedimento relativo a questioni di potestà e non solo in caso di conflitto di interessi;
2) il principio di obbligatorietà della difesa tecnica del minore;
3) la nomina di un avvocato a prescindere dalla capacità di discernimento del minore.
Dopo tale lunghissima paralisi, solo ora, è entrata in vigore la figura dell’avvocato del minore.
Grazie all’applicazione della Legge 149/2001, infatti, il minore e i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore (così come previsto dall’art. 10, comma 2, della Legge), verranno contattati e avranno il diritto di usufruire, fin dal primo momento, di assistenza legale nei procedimenti per l’accertamento della situazione di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.
All’atto dell’apertura del procedimento, il presidente del Tribunale per i Minorenni inviterà i genitori o gli altri parenti contattati a nominare un avvocato difensore, e li informerà, nel caso in cui questi non possano provvedervi, della nomina di un difensore d’ufficio.